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Divieti di licenziamento


Ordine Informa

Il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio o di quello alternativo, sino al compimento di un anno di età del bambino. L’inosservanza del divieto è punita con la sanzione da 1.032 a 2.582 euro, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta in base all’articolo 16 della legge 689/1981.

Il D.Lgs n. 105/2022 ha introdotto il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori che chiedono benefici  in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. Si tratta, tra gli altri, delle due ore giornaliere retribuite fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con disabilità grave, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale; dei tre giorni di permesso mensile retribuito, anche non continuativi, per assistere una persona con disabilità grave; del prolungamento del congedo parentale fino a tre anni entro il dodicesimo anno di vita del bambino affetto da disabilità grave. . Il lavoratore che si ritenga discriminato in questi casi potrà agire in giudizio per il riconoscimento della discriminazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione in base all’articolo 410 del Codice di procedura civile. E il datore di lavoro non potrà ottenere la certificazione della parità di genere .

Lo stesso divieto di sanzionamento o licenziamento è previsto anche per i lavoratori o le lavoratrici che chiedono la trasformazione del contratto da full time a part time, in caso di patologie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge o l’altra parte dell’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori, nonché in caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa grave.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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