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Distinzione tra associati e tesserati nelle associazioni sportive


Ordine Informa

Con la  Riforma dello Sport e con il  nuovo inquadramento del lavoratore sportivo, è importante definire e individuare correttamente il ruolo di associati e di tesserati.
Gli associati rappresentano i membri dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. Sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Asd o hanno fatto successivamente richiesta di ammissione e fanno parte dell’organo principale dell’Associazione, ovvero l’Assemblea degli Associati.
Gli associati hanno il potere di prendere decisioni importanti per l’Asd, come la modifica dello statuto (adempimento a cui le Associazioni devono addivenire entro il 31.12.2023), l’approvazione del bilancio, l’elezione degli organi direttivi e altre decisioni.

Gli Associati

  • in termini di responsabilità giuridica,  hanno la responsabilità legale, se membri del direttivo, e pertanto in quanto tali rispondono di fronte ai Terzi ed in giudizio per le obbligazioni assunte;
  • partecipano alle decisioni dell’associazione. Rappresentano di fatto l’organo volitivo che detta la strategia aziendale.
  •  versano le quote di affiliazione.

I tesserati sono coloro che, anche se non membri dell’Asd, partecipano attivamente alle attività sportive o ricreative offerte dall’associazione. Di solito, i tesserati sono atleti, allenatori, volontari o altre persone coinvolte direttamente nelle attività dell’Asd.
I Tesserati

  • rappresentano gli utilizzatori (atleti) dei servizi o lavoratori e prestatori di opera e servizi. Non hanno quindi alcun potere decisionale. Possono, se in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Associazione di appartenenza far parte degli organi collegiati direttivi e conseguentemente concorrere alle decisioni dell’Associazione stessa;
  • versano le quote associative.

Il tesseramento e il tesserato sono ben definiti all’art. 15 del sopra citato Decreto Legislativo, laddove prevede che: con particolare riferimento alla connotazione di “lavoratore sportivo”, l’originario testo dell’art. 25 è stato riscritto dai decreti di riordino e ora, il testo definitivo indica al comma 1, secondo periodo, che“… è lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo”.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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