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Dipendenti al PC con dispositivi speciali visivi a spese del datore di lavoro


Ordine Informa

Con la Circolare INAIL  n. 11 del 24 marzo 2023 (a seguito della sentenza 392/2022 della Corte di giustizia Ue),  l’Istituto è intervenuto per fornire indicazioni in merito alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) ai dipendenti addetti ai videoterminali.

Tutti i lavoratori  che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, al netto delle interruzioni previste per le pause (almeno 15 minuti ogni due ore), non soltanto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (obbligo del medico del lavoro ) di cui all’articolo 41 del richiamato D.Lgs. n. 81/2008,  ma  viene introdotto anche  l’obbligo,  a spese del datore di lavoro , di fornire occhiali ai lavoratori che soffrono di astenopia (c.d. affaticamento o stanchezza oculare) .

 Nel corso delle visite il medico competente effettua la raccolta anamnestica con riferimento ai rischi anche per la vista e occhi, al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia; se c’è riscontro positivo ne valuta la significatività. Al momento, spiega l’Inail, gli studi scientifici sostengono che l’impiego di videoterminali non comporti rischi per la salute visiva dell’operatore e ritengono l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile. Alla luce di ciò, i normali occhiali da vista non rientrano tra i Dpi (dispositivi di protezione individuale), né tra i «dispositivi speciali di correzione visiva» (Dscv); pertanto, la prescrizione da parte dell’oftalmologo di lenti per correggere un difetto visivo del lavoratore non è a carico del datore di lavoro. Invece è a carico del datore di lavoro un particolare dispositivo (Dscv) diretto a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività che si svolge su attrezzature con videoterminali. Tra i Dscv rientrano le lenti applicabili al videoterminale, gli occhiali c.d. «office», gli altri dispositivi di correzione.

Concludendo, se a seguito di una visita di sorveglianza sanitaria l’oftalmologo prescrive un DSCV ne dà informazione al medico competente che, a sua volta, comunica al datore di lavoro la necessità che il lavoratore, in base agli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV quando si applica al videoterminale. Al verificarsi di tali condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 176, comma 6, del D.Lgs n. 81/2008 (Tu sicurezza), è tenuto a fornire a sue spese il DSCV. La recente sentenza della corte UE stabilisce che l’obbligo “può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore”.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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