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Dimissioni- Valide solo se rassegnate on line


Ordine Informa

La Cassazione nell’ordinanza 27331/23 pubblicata il 26 settembre dalla sezione lavoro , ribadisce che con il Jobs Act le dimissioni del lavoratore sono valide soltanto se rassegnate online, mediante il modulo pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro e poi inviate al datore e alla direzione territoriale del lavoro, a meno che non siano sottoscritte in sede assistita. Le forme telematiche introdotte dall’articolo 26 del decreto legislativo 151/15, prescritte anche in caso di accordo consensuale fra le parti, servono a combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco firmate del lavoratore all’atto dell’assunzione, in modo da tenerlo sotto scacco, impedendo qualsiasi costrizione del datore. Il ricorso del lavoratore è accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito. Sbagliano i giudici di primo e secondo grado a bocciare la domanda dell’interessato che chiede siano dichiarate illegittime le dimissioni e che venga accertato il provvedimento espulsivo da parte del datore. Il tutto perché mancherebbe la prova del licenziamento orale da parte del dipendente. Trova invece ingresso la censura del lavoratore secondo cui la fattispecie è regolata dal Jobs Act, che impone la forma scritta all’atto di recesso del lavoratore. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello, infatti, si rifanno alla giurisprudenza di legittimità formatasi sull’onere della prova nelle dimissioni per le quali risulta prevista la libertà delle forme ex articolo 2118 Cc, mentre nel frattempo è stata introdotta sul punto una disciplina più incisiva: prima dall’articolo 1 della legge 188/07 (abrogato dall’articolo 39 del decreto legge 112/08), poi dall’articolo 4 della Fornero e infine dal Jobs Act, che impone alle dimissioni del prestatore l’onere della forma scritta a pena d’inefficacia.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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