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Dimissioni- Stop ai furbetti della Naspi


Ordine Informa

In caso di dimissioni, se l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, al sesto giorno il rapporto si intenderà  risolto per volontà del lavoratore (quindi non occorre più licenziarlo per assenza ingiustificata).  Pertanto, il datore di lavoro non dovrà più procedere, come accade oggi, al suo licenziamento per “assenza ingiustificata” e, soprattutto, non dovrà più versare il ticket di licenziamento (1.809 euro se il lavoratore ha un’anzianità aziendale di 3 o più anni). Di conseguenza il lavoratore perde il diritto all’indennità di disoccupazione, al pari di come avviene in caso di dimissioni da lavoro.

I lavoratori  consapevoli di perdere il diritto alla Naspi in caso di dimissioni,  hanno escogitato un efficace sistema per raggirare l’intoppo in caso di decisione di abbandonare quel posto di lavoro: non presentarsi più al lavoro. Infatti, in tal modo, non giustificando le assenze, si espongono al rischio di un licenziamento disciplinare che, una volta ottenuto , darà loro il pieno diritto alla Naspi e il datore di lavoro  è l’obbligato a  versare il c.d. ticket di licenziamento, destinato all’Inps proprio per finanziare la Naspi, che in caso di dimissioni, invece, non bisogna pagare.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24 Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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