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Contratti di rete: invio del modello UNIRETE anche dall’impresa referente che non sia co-datore


Ordine Informa

Con la nota n. 2015/2022 del 10 ottobre 2022 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in relazione ai contratto di rete, precisando che  un’impresa retista che sia individuata quale impresa referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità ex art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2021, pur non essendo essa stessa co-datore , può effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE. l’Ispettorato infatti chiarisce che dal punto di vista normativo non esistono ragioni ostative tali da impedire al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto. Dal punto di vista tecnico,  viene precisato che l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi. Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori. L’Ispettorato, infine, ritiene possibile far rientrare nel novero dei soggetti che possono essere individuati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2021 quali referenti per le comunicazioni telematiche anche la c.d. rete soggetto, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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