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Congedo parentale all’80% – Istruzioni INPS


Ordine Informa
L’INPS, con la circolare n 45 del 16/05/2023, detta le istruzioni operative in merito al mese di congedo parentale all’ 80% (invece che al 30%), entrato in vigore nel nostro ordinamento giuridico con la Legge di Bilancio a valere sull’anno 2023, relativa all’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire, alternativamente tra i due genitori, entro il sesto anno di vita del figlio o nel caso di adozione, entro il sesto anno di entrata nel nucleo familiare. L’INPS  specifica che per poter accedere al congedo parentale dell’80% è sufficiente che uno dei due genitori fruisca nel 2023, anche solo per un giorno, del congedo di maternità o paternità obbligatorio oppure del congedo di paternità alternativo. Questo significa che il lavoratore padre potrà accedere al beneficio del congedo all’80% anche se non ha fruito del congedo di paternità, a condizione però che lo abbia preso la madre nel corso del 2023.Viene ribadito che la mensilità   elevata all’80% è un di cui delle mensilità a cui si ha diritto per il congedo parentale (ex maternita’ facoltativa ) e che pertanto non aggiunge un’ulteriore mensilità . L’aumento per un mese dell’indennità all’80% spetta anche quando la mamma non è lavoratrice o non è dipendente, se il papà, lavoratore dipendente, fruisce di un giorno almeno di congedo di paternità, obbligatorio o alternativo.Vengono stabilite  anche le modalità operative per effettuare le operazioni di conguaglio sui flussi Uniemens che decorreranno a partire dalla mensilità di luglio 2023, mentre per quanto riguarda gli eventi già denunciati e ricadenti nel periodo gennaio 2023 – giugno 2023 l’Inps si riserva di comunicare successivamente le modalità di trasmissione dei dati tra datori di lavoro e Inps.Riassumendo: – sono indennizzati all’80%, fino a un massimo di un mese, i periodi di congedo parentale fruiti, dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli d’età inferiore a 6 anni, per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2022;- sono indennizzati al 30%, fino a un massimo di 9 mesi (incluso il primo), i restanti periodi di congedo parentale fruibili entro i 12 anni d’età del figlio;- sono indennizzati al 30%, se il genitore interessato ha redditi inferiori a 2,5 volte il minimo Inps (altrimenti non sono indennizzati), i restanti periodi di congedo parentale, fino a un massimo di 10 o 11 mesi, fruibili sempre entro i 12 anni d’età del figlio.E’ utile precisare che siamo ancora in attesa di avere le specifiche sui flussi di variazione che si dovranno inviare in merito all’adozione dei nuovi codici INPS emanati con il messaggio 659 del 13.02.2023., per il periodo 14.08.2022 – 31.03.2023. In questo caso però, i flussi di regolarizzazione avrebbero valenza contributiva, dal momento che si andrebbe a rettificare non solo un codice evento ma anche l’importo del congedo che passa dal 30% all’80%, rischiando di ripercuotersi sulla regolarità contributiva. I timori, per aziende e consulenti, sono sempre quelli legati al rilascio del Durc, al quale sono legati indissolubilmente. 

(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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