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Congedo parentale all’80% anche per i padri lavoratori


Ordine Informa

Il disegno di legge di bilancio 2023, inizialmente , introduceva una modifica alla disciplina dei congedi parentali, prevedendo con riferimento alla madre lavoratrice dipendente, limitatamente ad un periodo non superiore ad un mese ed entro il sesto anno di vita del bambino – oppure entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – un innalzamento della misura dell’indennità per congedo parentale dal 30% all’80%.
Con il maxiemendamento presentato nei giorni scorsi, il governo riscrive l’articolo 66 del ddl prevedendo la possibilità, in alternativa tra i genitori (quindi anche il padre lavoratore )  di percepire – entro il sesto anno di vita del bambino e per la durata massima di un mese – un’indennità pari all’80% della retribuzione.
La misura si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del decreto legislativo n. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2022.

Grazie a questa modifica la madre o, in alternativa, il padre potranno quindi percepire, per un solo mese e fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari all’80% della retribuzione in luogo della misura ordinaria pari invece al 30%.
La nuova disposizione pare non modificare i limiti individuali di congedo parentale indennizzabile che, a seguito della novella legislativa di agosto 2022, sono pari a nove mesi complessivi, di cui tre (non trasferibili) per la madre, tre (non trasferibili) per il padre e tre mesi da fruire alternativamente da parte della madre o dal padre.
Quanto all’indennità si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate dal DL.105/2022, è cambiata la modalità di calcolo della stessa. Se infatti, in passato, l’indennità veniva calcolata solo sulla base della retribuzione media giornaliera, a decorrere dal 13 agosto 2022 – data di entrata in vigore del già citato decreto – al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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