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Congedo di maternità flessibile senza invio del certificato all’INPS


Ordine Informa

Con la circolare 106/2022 l’INPS, recependo una sentenza della Cassazione, stabilisce che d’ora in avanti è il datore di lavoro e non più l’INPS, che decide se la lavoratrice può continuare a lavorare nei due mesi precedenti alla data presunta del parto, infatti la certificazione sanitaria necessaria per ottenere la flessibilità non deve essere più presentata all’istituto di previdenza, ma soltanto al datore di lavoro. Questi, di conseguenza, deve verificare se la lavoratrice può legittimamente continuare a lavorare nel periodo di astensione obbligatoria (cosa finora fatta dall’Inps), mentre l’INPS si deve limitare a riconoscere l’indennità (i controlli può farli successivamente).

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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