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Con il troppo caldo la CIGO “assicura” lo stop al lavoro


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio n. 2999 del 28/07/2022, viene prevista –  in quest’ estate 2022 con temperature particolarmente elevate, che,  miste a tassi di umidità altrettanto invadenti rendono il caldo maggiormente percepibili –  la possibilità di chiedere la  CIGO con causale “eventi meteo”, in riferimento proprio alle alte  temperature.  Al grado di percezione del calore, precisa l’INPS, concorre anche la tipologia di lavorazione e le modalità con le quali la stessa viene svolta, rendendosi di conseguenza necessario valutare l’incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni, quindi la possibilità di continuare a svolgere la prestazione lavorativa garantendo prioritariamente la protezione del lavoratore da stress.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
La valutazione di incidenza del “calore percepito” sulla possibilità di continuare a svolgere una prestazione lavorativa è, soprattutto per i lavori eseguiti nei cantieri all’aperto, elemento peculiarmente analizzato in fase di rilascio del provvedimento autorizzativo, quindi da riportare dettagliatamente nella relazione tecnica da allegare obbligatoriamente alla domanda. Inoltre  il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione. Fatto salvo l’onere dell’impresa richiedente di autocertificare la circostanza in cui viene determinata l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività lavorativa, quindi di redigere la relazione tecnica secondo i modelli appositamente messi a disposizione per la specifica causale, non si rinviene nessun obbligo(ma comunque consigliabile) di allegare i bollettini meteo.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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