Skip to main content

Come gestire i doppi rapporti con l’indennità 200 euro


Ordine Informa

La gestione dell’indennità una tantum di 200 euro, introdotta, per i lavoratori dipendenti, dall’art.21 DL 17 maggio 2022 n.50, potrebbe essere più complessa di quanto previsto soprattutto con riferimento ad alcune categorie di lavoratori. La scelta del Legislatore è stata quella di agganciare l’indennità alla riduzione contributiva dello 0,80% introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.

L’indennità, pertanto, verrà riconosciuta – tramite del datore di lavoro – in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di non appartenere a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. Inoltre il successivo comma 2 dispone che l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Dunque, nel caso di lavoratori part time con più rapporti di lavoro , l’indennità potrà essere percepita una sola volta. Tuttavia, attenendoci al tenore letterale delle disposizioni in commento, il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze lavoratori part time che nel corso del primo quadrimestre abbiano fruito della riduzione dello 0,80% dovrebbe corrispondere i 200 euro senza svolgere ulteriori verifiche sia in merito alla titolarità di altri rapporti di lavoro che all’eventuale corresponsione dell’indennità anche da parte di altro datore di lavoro, posto che, come sopra chiarito, l’unica verifica richiesta dalla norma concerne i trattamenti pensionistici e la percezione del reddito di cittadinanza. In via prudenziale, per evitare un’eventuale doppia fruizione dell’indennità e quindi il successivo recupero, il datore di lavoro potrebbe farsi rilasciare una dichiarazione da parte del lavoratore part time – magari utilizzando la stessa di cui al comma 1 – in merito all’eventuale esistenza di ulteriori rapporti di lavoro e la mancata erogazione dell’indennità una tantum da parte dell’altro datore di lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X