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NASpi 2015 – in vigore il decreto


Ordine Informa

Dallo scorso 7 marzo è ufficialmente entrata in vigore la Riforma ammortizzatori sociali contenuta nel D.lgs. 22/2015 di attuazione della delega del Jobs Act.
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego- NASpI
La nuova prestazione, che dal primo maggio 2015 sostituirà l’ASpI e la mini-ASpI, viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti (esclusa la Pubblica Amministrazione), compresi gli operai agricoli (con modalità particolari) che vengono licenziati oppure, nel caso in cui abbiano dato le dimissioni, se queste sono per giusta causa, o ancora in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge 604/66.
La NASpI è riconosciuta ai coloro che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
• Essere in possesso dello stato di disoccupazione;
• Aver versato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla disoccupazione;
• Aver svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione.
Il lavoratore deve inoltre partecipare ai percorsi di riqualificazione professionale previsti e partecipare alle iniziative di ricollocazione.
L’importo dell’indennità è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
Se la retribuzione mensile 2015 è pari o inferiore a 1.195 euro, la NASpI è pari al 75% della retribuzione, se invece lo stipendio è più alto il trattamento è al 75% incrementato di un 25% della differenza fra il salario e il tetto massimo.
In ogni caso, l’assegno non può superare i 1300 euro al mese e si riduce del 3% ogni mese dopo il quarto.
La prestazione spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
La domanda va presentata all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Come per l’ASpI, è possibile chiedere l’anticipazione del trattamento con versamento in un’unica soluzione per avviare un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale.
La prestazione è inoltre compatibile con un’attività autonoma o impresa individuale se il lavoratore percepisce meno del limite utile al mantenimento dello stato di disoccupazione, e spetta in misura ridotta pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata – DIS-Coll
E’ un trattamento di disoccupazione destinato ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto iscritti alla gestione separata e privi di partita IVA che perdono il lavoro nel 2015.
Per poter beneficiare di tale indennità devono possedere almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la disoccupazione alla data di cessazione dal lavoro. Inoltre, nell’anno solare in cui si verifica la disoccupazione, devono avere almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese con un reddito pari almeno alla metà dell’importo per l’accredito di un mese di contribuzione.
La misura dell’indennità è rapportata all’imponibile previdenziale dell’anno in cui si verifica la disoccupazione e di quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.
Se il reddito mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, è pari al 75%, se è più alto bisogna aggiungere il 25% della differenza fra stipendio e tetto previsto. Si riduce del 3% ogni mese successivo al quarto.
Come la NASpI, spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto oppure dal primo dopo la presentazione della domanda. E’ compatibile con reddito autonomo con le stesse modalità della NASpI ma a differenza di questa non è prevista contribuzione figurativa.
Assegno di disoccupazione – ASDI
E’ introdotta in via sperimentale per il 2015, sempre a partire dal 1 maggio, destinata ai disoccupati che hanno terminato la NASpI entro fine 2015 senza trovare lavoro e si trovano in stato di necessità.
È erogata mensilmente, per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo assegno NASpI se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il contratto di ricollocazione
Prevede il riconoscimento di una “dote individuale di ricollocazione” per il disoccupato che effettua la procedura di definizione del profilo personale presso un centro per l’impiego o un soggetto accreditato. Questa dote, il cosiddetto voucher di ricollocamento, è proporzionale al profilo di occupabilità e viene incassata dall’intermediario solo nel caso in cui il lavoratore trovi una nuova occupazione.
Il contratto di ricollocazione prevede:
• diritto del lavoratore a un’assistenza appropriata nella ricerca di nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
• il dovere del disoccupato a partecipare attivamente alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
• diritto-dovere a partecipare a iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
Link al testo definitivo del D.lgs. 22/2015
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-03-06&atto.codiceRedazionale=15G00036&elenco30giorni=true
A.A.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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