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CIGS- Contributo addizionale


Ordine Informa

L’Inps con il messaggio 3575 del 12 ottobre 2023 comunica che i  datori di lavoro autorizzati alla cassa integrazione salariale straordinaria in deroga (Cigs) , sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs. n. 148/2015.

 L’obbligo di versamento  è da ricondurre a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, in cui è specificato che il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo.
A tal proposito, l’Istituto ricorda che la suddetta contribuzione dovrà essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Ai fini del versamento, i datori di lavoro dovranno attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel Messaggio Inps n. 6129 del 6 ottobre 2015, in cui è illustrata la procedura RACE.
Tramite la predetta procedura, in particolare, l’Istituto invia ai datori di lavoro interessati una PEC aziendale e/o una raccomandata A/R per la notifica della richiesta dei contributi con allegato un modello F24 precompilato.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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