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Chiusi per caldo e afa


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n. 2729/2023, nel riepilogare la possibilità di far ricorso – per troppa afa –  alla cassa integrazione con eventi meteo, spiega che alle aziende non destinatarie di CIGO la tutela è garantita dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterali, pertanto anche la piccola azienda può sospendere l’attività (anche in presenza di un solo dipendente )  se la temperatura, effettiva o percepita, va oltre 35 gradi.

Il troppo caldo è una causale eventi meteo che consente di sospendere l’attività e far ricorso alla cassa integrazione ordinaria. L’INPS ricorda che la CIGO è invocabile dal datore di lavoro se la temperatura risulti superiore a 35° ovvero, anche se inferiore, quella c.d. percepita è più elevata di quella reale.

Secondo l’Inps anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali viene svolta costituiscono ulteriori elementi di valutazione delle richieste di CIGO per eventi meteo (di afa). Difatti  anche temperature inferiori ai 35 gradi possono essere idonee a dare diritto alla CIGO, se le relative attività vengono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. In sostanza,  la valutazione non deve fare riferimento solo al grado termico, ma anche al tipo di attività e alle condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori.

Stesse considerazioni e con riferimento alle lavorazioni al chiuso, qualora non si possa beneficiare di sistemi di ventilazione o di raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro; nonché nell’ambito del lavoro in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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