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Cartelle: interessi ridotti dopo i 60 giorni dalla notifica


Ordine Informa

Equitalia: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che fissa il nuovo valore da applicare a partire dal 15 maggio.
Con un provvedimento di ieri, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha tagliato la misura degli interessi di mora da applicare che è tenuto a versare chi non paga le cartelle esattoriali entro i primi 60 giorni dalla loro notifica. Il tasso passa da 5,14% (fissato un anno fa esatto) al 4,88%.
Dunque, i ritardatari nel pagamento di grossi importi otterranno un risparmio per via della riduzione dello 0,26% già a partire dal prossimo 15 maggio, data in cui il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore divenendo operativo [1].
In verità il tasso resta ancora molto elevato se si pensa che solo nel 2012 era del 2,2854%, anche se, già nel 2009 era stato portato al 6,8358%.
Dal 1° gennaio 2015 sono anche cambiati gli interessi legali, che sono passati dalla misura dell’1%, applicata fino al 31 dicembre 2014, alla nuova misura dello 0,5% applicabile dal 1° gennaio 2015.
Sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, accertamento con adesione, e conciliazione giudiziale.
[1] Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate è previsto dall’articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/73. Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, termine previsto dall’articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
(Fonte: La Legge tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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