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E’ partito il nuovo corso degli ammortizzatori, con la Naspi al debutto dal 1° maggio 2015: il Dlgs 22/2015 ha disposto la revisione degli strumenti previsti in caso di perdita del posto di lavoro; per quelli accessibili in costanza di rapporto di lavoro occorrerà attendere l’emanazione di un altro Dlgs attuativo, che interverrà ad hoc sulla materia.
In primo luogo, deve essere considerato che quello degli ammortizzatori si presenta tuttora come un cantiere aperto: ci sarà da gestire la fase di transizione tra le vecchie e le nuove misure, senza contare gli strumenti che usciranno di scena nel prossimo futuro, per via del percorso già tracciato dalla riforma Fornero ma ancora non completamente attuato.
Inoltre, i fondi di solidarietà bilaterali di comparto, che dovrebbero salvaguardare i lavoratori delle realtà imprenditoriali scoperte dagli strumenti ordinari (Cigo e Cigs), sono stati realizzati solo in pochissimi settori. Resta il salvagente del fondo di solidarietà residuale istituito lo scorso anno presso l’Inps, che, però, non eroga ancora i sussidi.
Occorre, altresì, rilevare come la Cig in deroga non possa essere concessa oltre il 2016 e che, alla fine dello stesso anno, uscirà di scena anche l’indennità di mobilità.
Il restyling operato dal Dlgs 22, in realtà, non rappresenta una rivoluzione perché il nuovo sistema segue – a grandi linee – il solco già tracciato dalla riforma Fornero. Peraltro, sarebbe stato auspicabile un diverso percorso di definizione del quadro normativo definito dalla legge 183/2015.
La logica avrebbe voluto che prima fosse stato previsto il rilancio delle politiche attive, vera scommessa del Jobs Act, quindi la risistemazione degli ammortizzatori in costanza di lavoro e – da ultimo – appunto, la revisione della disoccupazione: peraltro, lo stato dell’arte (dopo il Dlgs 22) permette di esprimere un giudizio solo parziale poiché l’intero impianto degli ammortizzatori sarà a regime quando tutte le norme di raccordo saranno operative.
Anche la nuova indennità di disoccupazione per il collaboratori coordinati e continuativi (Dis-Coll), segue – seppur con criteri meno stringenti – il sussidio una-tantum messo a regime dalla legge 92/2012: lo strumento è previsto solo per l’anno in corso, in attesa del riordino delle collaborazioni previsto nel Jobs Act e attualmente in fase di emanazione.
Su questo punto, è da notare come la delega della legge 183 sia stata in parte tradita poiché la Naspi avrebbe dovuto fungere da paracadute universale in caso di disoccupazione.
Infine, va precisato come sia fermo al palo il sussidio “minore” denominato Asdi e destinato ai soggetti più deboli che abbiano terminato la Naspi: anche qui serve un Dm attuativo.
(Fonte: Lavoro&Impresa)