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Buoni lavoro fino a 10.000 euro


Ordine Informa

I tre capisaldi attorno a cui ruota la riforma della disciplina dei contratti di prestazione occasionale, inserita nel disegno di legge di bilancio per il 2023 sono i seguenti : − buoni lavoro per compensi complessivi da prestazione occasionale fino a diecimila euro per impresa, e non più fino a cinquemila, come oggi prevede l’art. 54 bis del decreto-legge n. 50/201;− possibilità di ricorrere ai «voucher» per tutti i datori di lavoro che abbiano alle dipendenze fino a dieci lavoratori a tempo indeterminato,e non più solo per chi ne ha fino a cinque a libro paga, come oggi prescrive il comma 14 del medesimo art. 54 bis; − nessun limite di scelta in merito alla tipologia di lavoratori da assumere per lavori occasionali. 

Dunque, anche aziende di più grandi dimensioni potranno ricorrere ai buoni lavoro e, al contempo, verrà ampliato il numero di lavoratori a cui poter attingere. Di più. Per le attività del turismo e dell’agricoltura sparirà ogni limite rispetto alle categorie di prestatori a cui è possibile far ricorso.

La legge n. 96/2018, infatti, ha introdotto un’eccezione per le aziende alberghiere e turistiche, elevando il limite della forza lavoro utilizzabile con contratti di prestazione occasionale fino a otto lavoratori, se ad essere assunti sono pensionati, studenti di età inferiore a 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito. La manovra in cantiere cancella questo vincolo.

Al contempo, anche nel comparto agricolo le aziende potranno utilizzare per un periodo non superiore a 45 giorni nell’anno solare prestatori di lavoro occasionale, purché abbiano alle dipendenze fino a dieci lavoratori a tempo indeterminato. E anche per loro sparirà ogni limite sulle tipologie di prestatori impiegabili con «buono lavoro»; infatti, oggi nei campi si può ricorrere solo a:

• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a scuole o università;

• disoccupati (per come sono configurati ai sensi dell’art. 19 del dlgs n. 150/2015);

• percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia), o di altre prestazioni di sostegno al reddito.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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