Skip to main content

Bonus Lavoro Notturno e Festivo- Esteso a dipendenti di bar e ristoranti


Ordine Informa

L’articolo 7 della bozza della Legge di Bilancio, al fine di incentivare l’occupazione nel settore turistico, ricettivo e termale, estende anche per il 2024  la  detassazione del lavoro notturno e festivo nel settore ( già attuata per il periodo 1° giugno-21 settembre 2023.

L’incentivo di natura fiscale consiste nel riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte dal datore in relazione alle prestazioni di lavoro notturno o straordinario festivo prestate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno prossimo.

A differenza della precedente versione, la platea dei destinatari viene estesa ai lavoratori degli esercizi di somministrazione e ristorazione, quali individuati dall’articolo 5 della Legge n. 287/1991, che si aggiungono ai dipendenti impiegati nel comparto privato del settore turistico, ricettivo e termale.

Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/2023,  ai fini dell’individuazione delle prestazioni che danno diritto al credito d’imposta, occorre fare riferimento alle relative definizioni contenute nell’articolo 1, comma 2, lettera b (lavoro straordinario) e lettere d-e (periodo notturno e lavoratore notturno) del Decreto Legislativo n. 66/2003.

Il rinvio alla definizione di lavoratore notturno genera qualche perplessità, in quanto il beneficio fiscale sembrerebbe destinato a chi rende prestazioni di lavoro notturno e non al lavoratore notturno, cioè a quello il cui orario di lavoro coincide, anche parzialmente, in modo strutturale (o per almeno 80 giornate all’anno), con il cosiddetto periodo notturno, secondo la definizione legale o contrattuale.

Anche la condizione soggettiva dei lavoratori beneficiati è rimasta invariata e cioè aver percepito nell’anno precedente, e cioè nel 2023 (per il bonus 2024), un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro, determinato sommando anche i redditi corrisposti da datori di lavoro di settori diversi rispetto a quelli interessati dall’agevolazione.

Ai fini dell’erogazione del beneficio, il lavoratore è tenuto a presentare specifica richiesta al sostituto d’imposta, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (articolo 47 del Dpr 445/2000), con cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Recependo l’indicazione operativa fornita dall’amministrazione finanziaria nella circolare 26/2023, la nuova norma prevede espressamente l’obbligo di indicare il trattamento integrativo all’interno della certificazione unica.

Come avvenuto per il 2023, anche per il 2024 il credito, anticipato in busta paga dal datore di lavoro, sarà dallo stesso recuperato in F24 con il meccanismo della compensazione esterna  per il quale dovrebbe poter continuare a essere utilizzato lo specifico codice tributo 1702 istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 51/2023.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X