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Aziende in crisi- Niente ticket sui licenziamenti


Ordine Informa

L’Istituto di Previdenza, nel messaggio n. 3779/2023, stabilisce che le aziende sottoposte a procedura di fallimento o in amministrazione straordinaria possono chiedere anche negli anni 2023 e 2024, se beneficiano di CIGS, l’esonero dall’accantonamento delle quote di trattamento fine rapporto (TFR) e dal pagamento del contributo sui licenziamenti (c.d. ticket). La richiesta di esonero va fatta al ministero del lavoro (insieme alla domanda di CIGS), la domanda di fruizione, invece, all’Inps. L’agevolazione non è nuova, essendo operativa dal 2020, ed è stata prorogata al biennio 2023 e 2024, con un limite di spesa pari a 21 mln di euro per ciascun anno dalla legge 234/2021 . L’agevolazione consiste di due esoneri: dal versamento delle quote di accantonamento per TFR relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro; dal pagamento del ticket licenziamento. Per fruire dell’agevolazione occorrono due domande. La prima è di autorizzazione allo sgravio e va fatta al ministero del lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS. La seconda domanda è per la concreta fruizione e va inoltrata, invece, all’INPS, incaricato anche del monitoraggio della spesa. Entrambi gli esoneri si riferiscono sempre soltanto ai lavoratori beneficiari del trattamento straordinario d’integrazione salariale.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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