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Pensionati: il cedolino della pensione di aprile 2020

Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sulle voci che compongono il cedolino della pensione di aprile 2020.

 

Il pagamento

Il pagamento della mensilità di aprile sarà effettuato mercoledì 1° aprile per le pensioni in pagamento presso gli istituti bancari.

 

Anticipo del pagamento

L’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652 ha previsto di anticipare il pagamento delle rate di pensione di aprile, maggio e giugno 2020. La misura riguarda tutti i cittadini cui la pensione viene pagata, con qualunque modalità, presso Poste Italiane.

Per l’anticipo del pagamento della rata di aprile, Poste Italiane SpA ha scaglionato le presenze dei pensionati ai propri sportelli secondo questo calendario, suddiviso in base alle lettere iniziali dei cognomi:

  • A-B: giovedì 26 marzo
  • C-D: venerdì 27 marzo
  • E-K: sabato 28 marzo
  • L-O: lunedì 30 marzo
  • P-R: martedì 31 marzo
  • S-Z: mercoledì 1° aprile

Nel caso in cui riscuota una persona, regolarmente autorizzata, diversa dal titolare, per individuare il giorno di pagamento bisogna sempre fare riferimento al cognome del titolare. Ad esempio, nel caso di prestazione intestata a un minore con cognome Bianchi, la riscossione da parte del genitore con cognome Rossi deve essere effettuata comunque il 26 marzo, giorno in cui viene pagata la pensione di aprile a chi ha un cognome che inizia con la lettera B.

Si rammenta che il pagamento in contanti o su libretto di risparmio postale resterà a disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire dal 1° aprile, quindi fino al 30 maggio prossimo e così via per i mesi successivi.

Resta fermo che, trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS richiederà la restituzione.

 

Rivalutazione dei trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo

I pensionati con trattamento complessivo lordo compreso fra tre e quattro volte il minimo, quindi fra 1.539,04 e 2.052,04 euro, riceveranno l’importo di pensione adeguato in base alla previsione della legge di bilancio.

La legge ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici parzialmente diverso da quello applicato con la prima rata di gennaio 2020.

La novità consiste nella eliminazione della fascia di rivalutazione delle pensioni comprese fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che prevedeva l’attribuzione della rivalutazione nella misura del 97% dell’indice di rivalutazione. Poiché per il 2020 l’indice provvisorio di rivalutazione è pari allo 0,4%, i trattamenti in questione erano stati rivalutati con l’indice dello 0,388%.

A questi pensionati viene ora riconosciuta la rivalutazione nella misura integrale, quindi al 100% dell’indice di rivalutazione. Con il rateo di aprile, oltre all’adeguamento dell’importo corrente, sarà corrisposta la differenza relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

Si rammenta, in linea generale, che la perequazione viene riconosciuta non sul singolo trattamento, ma su tutte le pensioni di cui un soggetto è titolare secondo le regole illustrate di seguito.

Per la determinazione dell’importo complessivo da rivalutare si fa riferimento alla mensilità di dicembre dell’anno precedente alla rivalutazione (in questo caso, quindi, dicembre 2019) prendendo in considerazione:

  • le prestazioni corrisposte da enti diversi dall’INPS assoggettate al regime della perequazione cumulata;
  • le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione:
    • delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative, delle pensioni a carico del Fondo Clero ed ex ENPAO, dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
    • delle prestazioni a carattere assistenziale (assegni sociali, pensioni sociali, invalidità civile) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
    • delle prestazioni di accompagnamento a pensione, che restano cristallizzate per tutta la loro durata;
    • delle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per la cui liquidazione non sono stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni.

 

Certificato di pensione per il 2020

A seguito del completamento dell’attività di rivalutazione descritte, entro la fine di marzo sarà messo a disposizione il certificato di pensione per il 2020 (“modello ObisM”).

Il documento è accessibile tramite il servizio online Certificato di Pensione – modello ObisM.

L’accesso ai servizi online dell’INPS è riservato ai cittadini in possesso di PIN rilasciato dall’Istituto, identità SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

Debiti di natura fiscale

Ad aprile sono stati abbinati conguagli fiscali, derivanti da ulteriori operazioni di rideterminazione dei redditi imponibili delle prestazioni erogate nel 2019, per l’emissione della Certificazione Unica 2020.

Nel caso in cui l’IRPEF trattenuta nel 2019 sia risultata inferiore al dovuto su base annua, nel mese di aprile viene effettuata la trattenuta del relativo conguaglio a debito.

Si ricorda che nel solo caso di pensionati con importo annuo lordo complessivo fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, le trattenute vengono effettuate con rate di pari importo fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2020.

Inoltre, in considerazione dell’attuale fase di particolare emergenza, sono stati momentaneamente sospesi i conguagli a debito che avrebbero azzerato l’importo in pagamento della prestazione.

 

Crediti di natura fiscale

Ad aprile sono rimborsati i crediti IRPEF spettanti, qualora le trattenute operate nel corso del 2019 siano state maggiori rispetto al dovuto su base annua.

 

Riduzione pensioni di importo elevato

Per le pensioni di importo elevato prosegue la trattenuta relativa al 2020. Nei casi in cui la trattenuta effettuata nel 2019 sia stata inferiore al dovuto, viene applicata la terza e ultima rata del recupero, suddiviso complessivamente in tre rate.

Emergenza sanitaria: prorogate le aste immobiliari di marzo 2020

A causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, lo svolgimento delle aste INPS programmate per marzo è stato posticipato così come i relativi termini per la presentazione delle offerte:

  • Bandi 19043-19051-19052-19053-19054-19055  – lo svolgimento delle aste è prorogato al 14 e 15 maggio e il termine di presentazione delle offerte al 13 maggio entro le ore 17. In data 23 marzo 2020 sono stati pubblicati gli elenchi dei lotti debitamente aggiornati.
  • Bandi 18011/18015/18020/19034 – 19032 – lo svolgimento delle aste è posticipato all’11 e al 13 maggio e il termine di presentazione delle offerte all’8 maggio entro le ore 17.

Per ulteriore documentazione inerente ai lotti in asta e alla procedura, compresi gli allegati al disciplinare in formato editabile, è possibile consultare i relativi avvisi di vendita pubblicati nella pagina dedicata (link diretti disponibili nell’Elenco Lotti).

COVID-19: sospesi anche i versamenti per quota a carico dei lavoratori

Nella sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientrano anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori. L’Istituto chiarisce così le istruzioni fornite in precedenza con la circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37.

La circolare, in linea con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e con le istruzioni fornite dall’Istituto in casi analoghi, precisava che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge 9/2020.

Tuttavia, l’aggravamento della situazione epidemiologica ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolare, il  decreto-legge 18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

COVID-19: incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario

Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, prevede misure straordinarie per l’assunzione di medici specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di lavoro autonomo a personale sanitario.

Secondo le nuove disposizioni normative, per il personale medico e infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all’emergenza COVID-19, non saranno applicate le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione cd. Quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo.

La circolare INPS 19 marzo 2020, n. 41 illustra nel dettaglio l’ambito di applicazione della norma e fornisce le prime indicazioni operative.

Ticket di licenziamento: disposizioni sull’obbligo contributivo

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha disciplinato il cd. ticket di licenziamento.

Più nel dettaglio, la norma ha disposto che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’ASpI (oggi NASpI), intervenuti dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

La circolare INPS 19 marzo 2020, n. 40 riepiloga le disposizioni e le istruzioni operative per l’applicazione dell’obbligo contributivo, considerandone anche le fattispecie di sussistenza nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro cui consegua una prestazione pensionistica e fornendo ulteriori precisazioni.

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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