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Accredito prestazioni in banca o alle Poste: verifica semplificata

Per ridurre le esigenze di spostamento
della popolazione a tutela della salute pubblica, in considerazione dell’emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, sono state semplificate,
attraverso l’adozione di nuove procedure telematiche,le modalità di verifica per ottenere
l’accredito delle prestazioni INPS in banca o alle Poste.

Con la circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48, l’Istituto comunica le innovazioni
adottate allo scopo di assicurare la coerenza fra i dati identificativi dei
titolari delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche con
quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione delle
prestazioni, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati
con Poste Italiane e gli istituti di credito incaricati dei servizi di
pagamento, denominato “Data Base Condiviso”.

Dal 10 aprile 2020, per avere l’accredito delle prestazioni
su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata
ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’INPS i modelli cartacei
validati dal proprio istituto o ente di credito. In particolare, non è più
prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” (riscossione
pensione a mezzo istituti di credito), “AP04” (riscossione pensione attraverso
Poste Italiane), nonché “SR163” e “SR185” (riscossione prestazioni non
pensionistiche). Allo stesso modo, né Poste Italiane e gli istituti di credito
sono più tenuti alla loro validazione.

Comunicato stampa (pdf 281KB)

Cura Italia: pubblicate le circolari sulle prestazioni per famiglie e lavoratori

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, ha previso misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica COVID -19.

L’articolo 23 del d.l. 18/2020 ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori. Possono fruire del congedo i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e lavoratori dipendenti pubblici. Inoltre, l’articolo 24 del d.l. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti stabiliti dall’articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

La circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti. Vengono fornite, inoltre, le indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive UNIEMENS per i datori di lavoro.

In alternativa al congedo, con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. La circolare fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus.

I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi. L’articolo 25 del d.l. 18/2020 estende anche ai dipendenti del settore pubblico le medesime agevolazioni previste per le famiglie del settore privato. I soggetti potenziali beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circolare INPS 28 marzo 2020, n.47, si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

Sospensione versamenti quota a carico lavoratori: chiarimenti

Con il messaggio 25 marzo 2020, n. 1373 l’Istituto adegua e precisa le indicazioni contenute nella circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37.

La circolare fornisce indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

L’aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19 ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di riponderare il parere precedentemente espresso relativamente all’obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.

In particolare, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 9/2020 deve essere interpretata in modo restrittivo.

Pertanto, la sospensione dei versamenti contributivi comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, in entrambi i casi senza applicazione di sanzioni e interessi.

È sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione (ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e s.m.i.), notificati prima dell’inizio dell’emergenza, laddove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (decreto-legge 9/2020 e decreto-legge 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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