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Apprendistato, riparte il sistema duale?


Ordine Informa

Con importanti modifiche rispetto allo schema di decreto varato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio, il decreto legislativo di riordino dei contratti accoglie tutte le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ed integra e sostituisce le disposizioni contenute nel Ddl della “Buona Scuola” sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Con la disciplina definitiva, la prima importante novità riguarda la costruzione di un “sistema duale” di integrazione organica tra formazione e lavoro, attraverso cui viene ampliato l’insieme dei titoli di studio conseguibili con questa tipologia contrattuale, che ora comprende la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione superiore (il cosiddetto IFTS).
La seconda importante novità riguarda la possibilità di attivare i percorsi di apprendistato per i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25, a partire anche dal secondo anno dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e liceale per l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore e di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. In questo modo, nella disciplina definitiva di questa tipologia di apprendistato è stata recepita l’originaria previsione poi eliminata del Ddl “Buona Scuola” e viene ampliata e portata a regime la cosiddetta “sperimentazione Carrozza” (articolo 8-bis del decreto legge 104/2013 convertito dalla legge 128/2013).
La terza modifica riguarda l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte esternamente all’impresa e la previsione di una retribuzione pari al 10 per cento di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, salvo diversa indicazione dei contratti collettivi.
Infine, viene confermata la possibilità di trasformare questa tipologia di apprendistato in quello professionalizzante, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, purché la somma dei due periodi di apprendistato non superi il termine massimo fissato dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali. Così come è stata confermata anche la novità introdotta dalla prima versione del decreto legislativo, che riguarda la definizione del limite massimo di durata della formazione esterna all’azienda pari al 60 per cento dell’orario ordinamentale dei percorsi di studio.
Rispetto al testo trasmesso alle Commissioni parlamentari per il previsto parere, il testo definitivo del decreto legislativo prevede una disciplina transitoria, per cui sarà possibile attivare contratti di apprendistato con la vigente normativa, finché non saranno adeguate le relative discipline regionali e finché non sarà emanato il previsto decreto interministeriale che dovrà determinare gli standard formativi di questa tipologia contrattuale, la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro e lo schema di protocollo tra quest’ultimo e l’istituzione formativa.
In tema di incentivi all’assunzione con questa tipologia di apprendistato, lo schema di decreto in materia di politiche attive del lavoro e di istituzione dell’Agenzia nazionale prevede l’esonero dal contributo pari al 41 per cento del massimale mensile dell’Aspi per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore; lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento della Naspi; la riduzione dal 10 al 5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali della contribuzione dovuta dai datori di lavoro.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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