Skip to main content

Il redditometro da solo non basta. Al Fisco servono anche altre prove


Ordine Informa

Il redditometro non basta da solo al Fisco per contestare redditi non dichiarati. Sono necessarie, infatti, altre prove per supportare la pretesa. I risultati del redditometro rappresentano, infatti, presunzioni semplici al pari di parametri e studi di settore. È quanto emerge dalla sentenza 209/63/2013 della Ctr Lombardia (presidente Fondrieschi, relatore Vicini).
Il caso
Il contenzioso scaturisce da un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito di una contribuente con l’applicazione del vecchio redditometro, perché disponeva dell’abitazione principale, di una casa secondaria e di un’autovettura. La contribuente ha impugnato l’atto in Commissione provinciale. In primo luogo, il ricorso ha sottolineato che le presunzioni derivanti dall’applicazione dei coefficienti previsti dai decreti del 1992 sono di carattere semplice. Nel merito, la ricorrente ha sostenuto che il compagno ha contribuito a sostenere i costi di mantenimento dei beni indice posti a base della rettifica.
I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso, appoggiando la tesi erariale sulla valenza legale dei coefficienti e precisando che derivano da una norma primaria (articolo 38 del Dpr 600/1973).
La contribuente ha presentato appello contro la decisione, ribadendo che il metodo adottato per la rideterminazione del maggior reddito va annoverato all’accertamento standardizzato e come tale va trattato, al pari quindi delle presunzioni semplici, il cui onere probatorio rimane a carico dell’amministrazione.
I giudici regionali, invece, hanno ribaltato l’esito della sentenza di primo grado e hanno precisato che il redditometro costituisce un accertamento di natura statistica come affermato, tra l’altro, dalla sentenza 23554/2012 della Cassazione.
Di conseguenza valgono le stesse considerazioni più volte espresse in ordine a parametri e studi di settore, per i quali la motivazione dell’atto non può esaurirsi nel semplice scostamento dalle risultanze del metodo statistico. L’avviso del Fisco deve contenere l’esito del contraddittorio, necessario per adattare lo strumento al caso concreto. Inoltre nella motivazione devono emergere le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, facendo comparire la gravità, precisione e concordanza a sostegno della presunzione operata. Proprio a causa della «natura meramente presuntiva del redditometro – sottolinea la sentenza 209/63/2013 della Ctr Lombardia – gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenere le risultanze, così come stabilito in materia di parametri e studi di settore».
Ad ogni modo, secondo i giudici d’appello, anche qualora si volesse attribuire all’accertamento sintetico operato una portata probatoria più ampia, le presunzioni derivanti sarebbero di carattere relativo, per le quali è sempre prevista la prova contraria a carico del contribuente.
Il contributo del partner
Nel caso in esame, la ricorrente ha documentato il contributo offerto dal proprio compagno oltre che l’esistenza di cospicue somme sui conti correnti bancari, già presenti prima dell’anno accertato.
In precedenza, anche la sentenza 122/5/2013 la Ctp di Treviso ha ribadito il carattere di presunzione semplice del redditometro, richiamando orientamento di legittimità.
Si delinea così un filone che potrebbe consentire anche ad altre Commissioni tributarie di assumere analoghe posizioni, dando il giusto peso al contraddittorio preventivo e alla motivazione nella pretesa anche nel vecchio redditometro.
In allegato stralcio della sentenza
Redditometro e Cassazione CTR-LOMBARDIA-209-63-2013-ok
(fonte Il Sole 24 Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X