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Anpal e Politiche attive, cosa manca per far partire la nuova disciplina


Ordine Informa

Il riordino delle politiche attive e dei servizi per il lavoro richiede l’emanazione di una serie di provvedimenti attuativi che potrebbero anche prescindere dalla costituzione dell’ANPAL.
In primo luogo, è prevista l’adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali delle politiche attive (art. 2 d.lgs. 150/2015). Lo stesso atto dovrà fissare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini sul territorio nazionale ed il termine di convocazione dei disoccupati che non hanno preso contatto con i Centri per l’Impiego nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda di NASPI.

In secondo luogo, lo stesso Ministero del Lavoro dovrà emanare le linee guida per l’accreditamento degli enti di formazione e le linee di indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali e dai fondi bilaterali della somministrazione (art. 3 d.lgs. 150/2015).

In terzo luogo, previa intesa nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sempre con un decreto ministeriale dovranno essere definiti i criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro (art. 12 d.lgs. 150/2015).

Infine, su proposta dell’ANPAL, il Ministero del lavoro dovrà provvedere alla definizione del concetto di offerta di lavoro congrua (art. 25 d.lgs. 150/2015), dalla cui accettazione dipende il mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito e la permanenza nello stato di disoccupazione, nel rispetto dei nuovi meccanismi di condizionalità.

In attesa del decreto correttivo da emanarsi entro i 12 mesi successivi all’entrata in vigore dei decreti delegati, sono già oggetto di confronto con le regioni le due ipotesi di decreto ministeriale sull’accreditamento dei servizi al lavoro e sull’offerta congrua.

Per quanto riguarda l’accreditamento, la bozza di decreto prevede una procedura semplificata per le agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione, ai sensi della previgente disciplina del d.lgs. 276/2003 (art. 4 e 6 del d.lgs. 276/2003). La stessa procedura semplificata è prevista per i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione secondo il vigente regime speciale (art. 6 del d.lgs. 276/2003). È poi ipotizzata una distinzione tra accreditamento per servizi generali, per quelli specialistici e per quelli erogati ai datori di lavoro, a cui si aggiunge quella per operare con l’assegno di ricollocazione che prevede l’ulteriore requisito della presenza di almeno un’unità di personale con idonei requisiti professionali per svolgere le funzioni di tutor e affiancare il beneficiario dell’assegno. Lo stesso requisito non è invece richiesto per i Centri per l’impiego, che sono accreditati ope legis per l’erogazione di tutti i servizi, compreso quello di assistenza intensiva alla ricollocazione tramite l’assegno di ricollocazione.

Per quanto riguarda l’offerta congrua, lo schema di decreto introduce un principio di “dissolvenza”, per cui può definirsi congrua un’offerta di lavoro progressivamente più distante dall’esperienza pregressa, all’aumentare della durata della disoccupazione. A questo scopo, la bozza di decreto prevede che essa sia classificata in settori economico-professionali, con i codici ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni). Così classificata, l’esperienza pregressa dovrà combinarsi alla durata della disoccupazione, calcolata dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), pur non essendo chiaro il loro conseguente incrocio con il profilo personale di occupabilità. Per quanto riguarda la durata e la retribuzione minime, si ipotizza che sia congrua un’offerta di durata non inferiore a due mesi, anche in somministrazione, con una retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità fruita nel caso di percettori di forme di sostegno al reddito.

Oltreché che per valorizzare altre novità del decreto legislativo, le stesse previsioni delle bozze di questi due provvedimenti rendono ancora più urgente la realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro attraverso cui garantire la condivisione delle informazioni. In mancanza di questo sistema interconnesso con l’INPS, i CPI e gli operatori privati accreditati non potranno conoscere l’importo dell’ultima indennità percepita per calcolare la congruità dell’offerta e non potranno conseguentemente comunicare all’INPS i casi di rifiuto di un’offerta congrua per la decadenza dalla prestazione di politica passiva.

(Autore: Gianni Bocchieri)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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