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Anche per il lavoro occasionale obbligatoria la valutazione dei rischi e DVR


Ordine Informa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 5/2017, puntualizza che  il committente con qualifica di imprenditore o professionista è soggetto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 con riferimento alle persone impiegate mediante contratto di prestazione occasionale, al pari di chi assume lavoratori subordinati.

Per tutti resta fermo l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR. Ciò significa che, come ha ricordato l’Inl con la recente nota 5056/2023, in questi giorni in cui le ondate di calore aumentano il rischio infortunistico, anche il committente di prestazioni occasionali deve tracciare una mappatura dei rischi, considerando proprio quelli che possono derivare dalle alte temperature, nonché individuare e adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

Inoltre, sarà necessaria la nomina di alcune figure chiave nella gestione della sicurezza, come medico competente, RSPP, RLS, addetti al primo soccorso e all’antincendio. Fondamentale, poi, formazione, informazione e addestramento nonché i Dpi in ragione della specifica mansione ricoperta.

Per l’inottemperanza a questi obblighi sono previste le sanzioni del Dlgs 81/2008, nonché il rischio di sospensione dell’attività lavorativa, secondo l’articolo 14, al ricorrere di una delle ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza elencate nell’allegato I al D. LGS.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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