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Alluvione- L’indennità è reddito


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n. 2458/2023, in merito all’indennita’ una tantum per la stop dell’attività dovuta agli eventi alluvionali di maggio, a favore dei lavoratori autonomi e professionisti senza cassa ( pari a  500 euro per periodi quindicinali di sospensione dell’attività tra maggio e agosto) ,  chiarisce che detta indennita’  costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Come tale, pertanto, e’  anche base imponibile ai fini contributivi. Un secondo chiarimento l’Inps lo fa in merito alla durata della sospensione dell’attività, precisando  che l’importo dell’indennità non è frazionabile e che indennizza periodi di sospensione non superiori a 15 giorni (nel messaggio fa anche degli esempi ). Terzo chiarimento riguarda l’applicazione anche all’indennità dei lavoratori autonomi agricoli di un principio già stabilito in ambito agricolo ai fini del nuovo c.d. ammortizzatore unico, in base al quale l’impossibilità a prestare attività lavorativa, per via degli eventi alluvionali, non è da intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore o singola fase/attività del processo produttivo. Pertanto, è corretta l’interpretazione in base alla quale la sospensione è riconosciuta nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale od operativa in uno dei comuni alluvionati, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte negli stessi comuni. Infine, l’INPS indica nel messaggio alcuni documenti che potranno servire nel caso in cui, eventualmente, sarà richiesto nell’ambito dei controlli a campione di provare la sospensione dell’attività.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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