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Adeguamento entro il 30 giugno dei Fondi di solidarietà


Ordine Informa

Con il Messaggio n. 316/2023 del 19 gennaio, l’INPS  ricorda che il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) è stato prorogato al 30 giugno 2023. In caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a far data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Sino al menzionato adeguamento, i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.
Aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2023 – L’Inps ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo:

  • 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
  • 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Conseguentemente, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.
Contribuzione CIGS – In merito alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), l’Inps fa presente, infine, che i datori di lavoro rientranti nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).
La riduzione della predetta aliquota, infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 220, della Legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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