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Trasferte infedeli: le sanzioni per il datore di lavoro


Ordine Informa

Sanzioni fino a 6mila euro per i datori di lavoro che espongono trasferte sul Lul che si rivelino “infedeli”. È questo il principale effetto del chiarimento fornito dal ministero del Lavoro con la nota 11885 del 14 giugno 2016: peraltro l’orientamento è stato recepito anche dalla prassi Inps con il messaggio 2682/2016.
In sostanza, l’utilizzo non genuino della voce retributiva individuata come trasferta porta a pesanti conseguenze non solo per gli effetti diretti che si possono creare per non aver assoggettato in tutto o in parte ad imposizione fiscale e contributiva alcuni emolumenti ma può, altresì, portare a profili sanzionatori per quanto concerne l’elaborazione del Lul, facendo scattare il relativo regime previsto dall’articolo 39, comma 7, del Dl 112/2008.

Sul punto, si ricorda che l’apparato sanzionatorio connesso a questa fattispecie è stato innovato dal Dlgs 151/2015: la norma stabilisce che – salvo i casi di errore meramente materiale – l’omessa o infedele registrazione sul Lul che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, l’importo della sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.

In particolare – in linea generale – la condotta in esame può trovare applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera. Il Lavoro ha individuato due casistiche: in ordine ai dati meramente quantitativi della registrazione stessa, ad esempio quando ci si trovi di fronte ad una differente retribuzione di fatto erogata ovvero ad un differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti; con riferimento ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, vale a dire la scritturazione sul Lul di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che, però, non trova riscontro nella concreta esplicazione della prestazione.

Inoltre, il presupposto comune perché si configuri detta condotta è che dalla medesima scaturiscano ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. Il concetto era stato specificato anche dalla circolare del Lavoro 26/2015, dove era stato argomentato come l’infedele registrazione vada riferita “esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti”.

Volendo concentrare il campo sulla trasferta, la sua esposizione sul Lul fa scattare la condotta di infedele registrazione, rilevabile in sede ispettiva, ogniqualvolta – nell’esplicazione fattuale del rapporto di lavoro – la trasferta non sia mai avvenuta ovvero sotto detta voce retributiva siano stati in realtà occultati emolumenti dovuti ad altro titolo: infatti, in queste ipotesi, il datore di lavoro porrebbe in atto un vero e proprio comportamento elusivo, con ricadute sotto il profilo contributivo e fiscale perché avrebbe sottratto da imposizione somme che, invece, avrebbero dovuto esserne assoggettate.

Si pensi, ad esempio, all’utilizzo della voce trasferta per “coprire” prestazioni di lavoro straordinario ovvero all’erogazione della trasferta al solo fine di concedere un trattamento retributivo maggiore, senza alcun nesso con l’effettiva prestazione lavorativa.

Allo stesso modo, configura sempre detta condotta la corresponsione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi sono tipiche dei lavoratori cosiddetti trasfertisti e quindi non rivestono una connotazione risarcitoria bensì retributiva.

Restano, invece, escluse dalla sanzione le ipotesi di mancata erogazione di determinate somme legate alla trasferta previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile: sebbene i dati riportati sul Lul siano, infatti, difformi rispetto alle previsioni del contratto collettivo, comunque riportano solo quanto effettivamente corrisposto.

(Autore: Alessandro Rota Porta)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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