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Sostituti d’imposta: come recuperare in F24 le somme corrisposte


Ordine Informa

I sostituti d’imposta devono utilizzare la compensazione in F24 per il recupero delle ritenute. Nessuna sanzione per le ritenute dei primi mesi 2015
Per favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d’imposta, l’art. 15 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali(D.Lgs. n. 175/2014) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i sostituti d’imposta devono recuperare:
• le somme rimborsate ai dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 esclusivamente mediante compensazione in F24 (non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute);
• gli eventuali versamenti di ritenute o di imposte sostitutive effettuati in misura superiore a quella dovuta scomputandoli in compensazione in F24 dai versamenti successivi.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, ha istituito gli appositi codici tributo che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare.
Di recente, con la Risoluzione n. 7/E del 28.01.2016, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina, cioè esclusivamente in compensazione con F24, e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero,non si applicheranno sanzioni.
Rimborsi da 730 erogati: come recuperarli
Per recuperare le somme rimborsate ai percepienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730, i sostituti d’imposta devono portare tali somme in compensazione in F24 utilizzando tre codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 13/E/2015, come riportati nella tabella in allegato.
Eccedenze di ritenute e di imposte sostitutive: come recuperarle
I sostituti d’imposta che abbiano versato ritenute, imposte sostitutive o somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto,devono recuperare tali eccedenze esclusivamente scomputandole in compensazione in F24 dai successivi versamenti, utilizzando 5 codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 13/E/2015, come riportati nella tabella in allegato.
Crediti d’imposta corrisposti: come recuperarli
I sostituti d’imposta, infine, per recuperare quanto corrisposto ai percipienti a titolo di:
• credito d’imposta per famiglie numerose;
• credito d’imposta per canoni di locazione;
• credito d’imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo dalle imprese navali che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997;
dovranno portare tali somme in compensazione nel modello F24 utilizzando 3 codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 13/E/2015, come riportato nella tabella in allegato.
Ritenute di gennaio, febbraio e marzo 2015: niente sanzioni per gli errori
Se da un lato, con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate aveva istituito gli appositi codici tributo per consentire che già le prime operazioni di compensazione, in scadenza al 16 febbraio 2015, avvenissero secondo le nuove disposizioni, dall’altro però erano subentrate alcune problematiche relative al non altrettanto tempestivo adeguamento dei software gestionali alla nuova disposizione.
Ne è derivato che alcuni sostituti hanno applicato le previgenti modalità, in particolare, indicando nel modello di pagamento F24 le ritenute a debito al netto delle restituzioni ai dipendenti, con l’intenzione di far emergere successivamente la compensazione effettuata con la presentazione tardiva di una delega di pagamento a saldo zero, oppure direttamente nella dichiarazione modello 770/2016.
Con la recente Risoluzione n. 7/E/2016, le Entrate, tenendo conto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000), hanno affermato che ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplinaprevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014, cioè esclusivamente in compensazione con F24, e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero, non si applicheranno sanzioni.
Ciò vale sia nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel modello 770/2016, sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016 (1° agosto 2016).
La stessa Risoluzione ricorda che, a seguito della Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 si applica la norma di cui all’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, introdotta dall’art. 15 del D.Lgs. n. 158/2015 (riforma delle sanzioni tributarie), e che prevede che “per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.
Si evidenzia che l’inapplicabilità delle sanzioni riguarda esclusivamente i casi in cui:
• la non corretta esposizione della compensazione delle ritenute è relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015;
• le ritenute dovute siano state correttamente versate;
• la compensazione effettuata risulti dal mod. 770/2016, ovvero da un mod. F24 “a zero”.
F24 Come Recuperare le somme corrisposte – Indicazione nel modello F24 Tabella
(Autore: Erario Anna Eleonora)
(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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