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Se l’azienda abusa del lavoro supplementare il part time si converte a orario pieno 


Ordine Informa

Lo svolgimento costante e prolungato (per tre anni) da parte di un lavoratore part time di un orario uguale o addirittura superiore a quello svolto dai colleghi a tempo pieno costituisce un indice della volontà delle parti di trasformare il rapporto da tempo parziale a full time; pertanto, il lavoratore ha diritto di ottenere tale trasformazione, senza necessità del consenso del datore di lavoro.Con questa massima il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza n. 224/2016 pubblicata il 15 giugno scorso) ha accolto il ricorso di un lavoratore che, con il supporto dell’associazione sindacale CUB, ha chiesto al Giudice di convertire il proprio regime di orario da part time a full time, sostenendo di aver già lavorato a tempo pieno – in via di fatto – nel triennio precedente.
Il lavoratore ha provato tale circostanza, esibendo le buste paga attestanti un numero ore di lavoro supplementare pari a quasi il doppio delle ore dovute in base al part time (applicando il regime ridotto avrebbe dovuto svolgere 4.043 ore, mentre ne ha svolte ben 7.877).

Nel mese di febbraio del 2015, dopo questo triennio caratterizzato da questo massiccio ricorso al lavoro supplementare, il datore di lavoro ha improvvisamente smesso di chiedere lo svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario part time.

Il Giudice ha ritenuto illegittimo questo “ripensamento” valorizzando il comportamento tenuto in concreto dalle parti: ciò che rileva, osserva la sentenza, ai fini della esatta ricostruzione della volontà delle parti non è tanto l’accordo scritto che queste hanno siglato, ma piuttosto la concreta e sistematica modalità con cui il rapporto si è svolto.

Nel caso di specie, il Giudice rileva che la costante disponibilità del lavoratore a prestare un orario più ampio rispetto a quello ridotto concordato, e la necessità – altrettanto costante – del datore di lavoro di ricevere la prestazione per un orario sostanzialmente full time, comporta la trasformazione per fatti concludenti del rapporto.

La sentenza ricollega la trasformazione del regime di orario anche al superamento, da parte della Società, della quota massima di personale occupato in part time rispetto a quello full time.

La Società, nel costituirsi in giudizio, aveva formulato una domanda riconvenzionale, per il caso di accoglimento della richiesta del lavoratore: tale domanda aveva ad oggetto la restituzione delle maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario riconosciute al lavoratore (secondo la tesi aziendale, una volta trasformato il rapporto, sarebbe venuto meno il fondamento giuridico per ottenere tali maggiorazioni, non essendoci più lavoro supplementare).

La sentenza rigetta questa domanda, sostenendo – con un ragionamento non del tutto chiaro – che il lavoratore non ha chiesto l’adeguamento degli istituti indiretti collegati alla trasformazione, ma solo la modifica del regime orario.

Viene invece riconosciuto un risarcimento economico, in favore del dipendente, pari alla differenza di retribuzione che avrebbe percepito lavorando a tempo pieno dal febbraio del 2015.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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