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Ministero del Lavoro: NASpI e periodi di CIG a zero ore


Ordine Informa

Per la NASpI saranno neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del lavoro
Con un comunicato pubblicato sul proprio portale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato un’ importante chiarimento in merito alla NASpI, la nuova indennità di disoccupazione che prenderà il posto dell’ASpI a partire dal primo maggio 2015 per effetto del secondo dei decreti attuativi del Jobs Act entrati in vigore lo scorso 7 marzo dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il comunicato rilasciato dal Ministero ha chiarito che per la NASpI saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
La precisazione si è resa necessaria visto che nella nuova norma alcuni aspetti procedurali non sono stati ancora chiariti e come sempre accade la singola legge non riesce a definire tutte le varie situazioni intrinseche alla legislazione sociale vigente.
In particolare il Ministero del Lavoro stabilisce che, come avveniva per la vecchia normativa sulla NASpI, tutti i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati neutri ai fini del conteggio dei 4 anni utili al calcolo della NASpI. Questo significa che tali periodi saranno saltati facendo slittare all’indietro l’inizio del quadriennio previsto dalla norma, ovvero determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.
Lo stesso avverrà per l’altro requisito introdotto dalla nuova normativa sulla NASpI, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, anche in questo caso in presenza di periodi cosiddetti neutri il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.
Il Ministero conclude che tutti questi aspetti saranno adeguatamente dettagliati nella circolare attuativa della NASpI che verrà emanata dall’INPS.
(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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