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Proroga del termine di approvazione del Bilancio d’esercizio


Fisco

Vediamo quali sono le cause che possono portare ad un differimento del termine di approvazione del Bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Entro il prossimo 30.4.2015, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, le società di capitali devono provvedere all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014.
L’approvazione può avvenire entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio esclusivamente se tale possibilità è prevista dallo statuto e sussistono specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. Il differimento è altresì consentito alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato.
La riforma del diritto societario ha previsto una più rigida disciplina nel caso la società intenda avvalersi del maggior termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Il vecchio testo del codice civile permetteva infatti che l’approvazione dei conti annuali slittasse al 30 giugno, sia per le Spa che per le Srl, se l’atto costitutivo prevedeva un termine maggiore, non superiore ai sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedessero. Nella sostanza una previsione generica consentiva di poter sfruttare il maggior termine a fronte delle situazioni più disparate, comunque legate alle novità dell’ultima ora in materia fiscale.
Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 è intervenuto sull’argomento prevedendo che l’assemblea ordinaria deve essere convocata (art. 2364 c.c.) almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e che lo statuto può prevedere un maggiore termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale. La regola è dettata per le Spa prive del consiglio di sorveglianza ma trova applicazione anche alle Srl in quanto l’art. 2478-bis dispone che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal co. 2 dell’art. 2364.
Il richiamo esplicito al bilancio consolidato e ad esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società restringevano il campo rispetto al passato.
Esempio clausola statutaria ante le modifiche apportate dal D.Lgs 310/2004
“ Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. ……, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest’ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione), le ragioni della dilazione”.
Il D.Lgs 310/2004, che ha per oggetto integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario,interviene nuovamente sul punto apportando una modifica al co. 2 dell’art. 2364 ove “e” è sostituita con “ovvero”. Tale modifica è in vigore a decorrere dal 14/01/2005. L’art. 9 del decreto correttivo introducendo la congiunzione disgiuntiva “ovvero” chiarisce che le due condizioni per consentire il differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria non debbono necessariamente essere compresenti, infatti possono essere alternative tra loro.
• Di conseguenza, dal 2004 si ha quindi la possibilità di convocare l’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni solo:
se la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
• ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Esempio di clausola statutaria post le modifiche apportate dal D.Lgs 310/2004 :
“ Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. ……, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest’ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione), le ragioni della dilazione”.
Ipotesi di rinvio
L’atto costitutivo può stabilire che, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze, l’approvazione avvenga entro un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni (art. 2364, ultimo comma, c.c.). La nuova disposizione sembra restringere l’ambito del differimento dei termini, individuando quali “particolari esigenze” esclusivamente quelle relative alla struttura e all’oggetto della società.
Possono quindi usufruire del maggior termine per l’approvazione del bilancio:
• Le società dotate di strutture organizzative particolarmente complesse, ove derivano tempi lunghi per l’acquisizione, la trasmissione e l’elaborazione dei dati che hanno quindi problematiche simili a quelle delle società che consolidano il bilancio
• Società che operano in settori particolari.
E’ inoltre possibile lo slittamento per cause di forza maggiore, ad esempio furti, incendi, alluvioni…nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
In tutti i casi gli amministratori sono chiamati a segnalare nella redazione sulla gestione le ragioni che hanno generato lo slittamento dell’approvazione del bilancio.
Società con bilancio consolidato:
Una prima ipotesi di rinvio del termine di convocazione dell’assemblea annuale riguarda le società tenute al bilancio consolidato. Il bilancio consolidato deve essere predisposto dagli amministratori della controllante negli stessi termini del bilancio civilistico. Una società tenuta alla redazione del bilancio consolidato dovendo raccogliere una notevole quantità di informazioni deve avere la possibilità di beneficiare di un lasso di tempo maggiore per la predisposizione e approvazione del bilancio d’esercizio. Esistono situazioni analoghe di rinvio dei termini a causa della redazione del bilancio consolidato come ad esempio nel caso di una società holding (anche quando non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato): la stessa deve poter disporre di dati di bilancio aggiornati per procedere alla valutazione delle controllate sia quando adotti i metodo di valutazione del costo sia quando adotti il metodo del patrimonio netto. (1)
Esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale:
• ad esempio quando la struttura amministrativa di una società è decentrata in più sedi ed è necessario una tempo maggiore per la raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni indispensabili alla redazione del bilancio, mutamenti di legge in materia fiscale.
• Un’altra ipotesi per cui è sicuramente applicabile la dilazione del termine di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio riguarda il settore dell’agricoltura, cioè quando società di modeste dimensioni conferiscono la propria produzione ad una cooperativa o ad un consorzio che ha il compito di concentrazione alcune fasi del processo di trasformazione e distribuzione. La partecipazione ad un consorzio o ad una cooperative può far scaturire degli elementi reddituali (ristorni o costi per contributi alla gestione) i quali sono determinabili solo dopo che il consorzio o la cooperative abbiano approvato il loro bilancio. (2)
• variazione del sistema informatico (solitamente effettuato a partire dall’inizio d’anno)
• un mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni (recepimento degli IAS)
• dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna, potrebbero costituire una valida motivazione
• società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto
• società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex artt. 2447-bis e 2447-septies del c.c.
• società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all’estero)
• società che ha partecipato ad operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni e trasformazioni
• società ha formato oggetto di modifiche od interventi profondi alla struttura organizzativa, all’organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l’approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea
• si è verificata una causa di forza maggiore, come un furto, un incendio o un evento naturale, oppure l’amministratore unico è deceduto o ha contratto una grave malattia nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
Iter procedurale che gli amministratori devono seguire per potersi avvalere del maggior termine
L’accertamento dell’esistenza dei motivi che consentono il differimento è di competenza degli amministratori i quali devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.).
Nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata) l’indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.
• redazione verbale differimento termini approvazione bilancio (entro 31/03): Tale delibera non è espressamente richiesta ma comunque , a parere di chi scrive, è opportuna che venga presa entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato all’incaricato del controllo contabile.
• entro il 01/6 predisposizione del progetto di bilancio e della eventuale relazione di gestione e trasmissione al Collegio sindacale (ove esistente);
• entro il 15 giugno deposito presso la sede sociale, del bilancio unitamente alla relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove previste. Il bilancio deve rimanere a disposizione dei soci per i 15 giorni precedenti la sua approvazione;
• A questo punto gli amministratori devono procedere alla convocazione dell’assemblea che deve essere effettuata per le srl almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea e per le SpA almeno 15 giorni prima;
• Entro il 29 giugno l’assemblea deve riunirsi per l’approvazione del bilancio.
La data del 29 giugno si riferisce sempre al giorno di prima convocazione sicché è possibile che il bilancio sia effettivamente approvato successivamente se l’assembla si costituisce in seconda convocazione. Per le srl che sottopongono il bilancio ai soci con il nuovo sistema della consultazione scritta (o del consenso scritto) il termine è relativo alla data entro cui, in base alle modalità statutarie, la consultazione deve essere avviata (invio ai soci del documento di cui si chiede l’approvazione).
Termine di scadenza di pagamento delle imposte a seguito del differimento
Il differimento del termine di approvazione del bilancio influisce sulla data di scadenza del pagamento del saldo IRES-IRAP.
A norma dell’art. 17 del Dpr 435\2001 il pagamento delle imposte è effettuato in via ordinaria entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e per i soggetti che approvano il bilancio oltre i 120 giorni il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione di bilancio.
Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il termine ultimo di 180 giorni (assemblea in seconda convocazione) il versamento va comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Convocazione assemblea: Entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio – Pagamento imposte 16.06.2015
Convocazione assemblea: Oltre 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (proroga approvazione bilancio secondo le nuove norme previste all’art. 2364, co.2 del c.c.) – Pagamento imposte 16.07.2015
(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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