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Elusione fiscale, tutele ampie


Fisco Ordine Informa


Quando l’Agenzia delle entrate intenda sostenere un’ipotesi di elusione fiscale e abuso del diritto, nell’ambito delle imposte di registro e ipocatastali, è tenuta comunque ad applicare le garanzie previste a tutela del contribuente dall’articolo 37-bis del dpr 600/73 (norma che concerne le imposte dirette). In particolare, sussiste l’obbligo di chiamare il contribuente al contraddittorio preventivo con l’Ufficio, prima di emanare l’atto impositivo, anche in attuazione dei principi di diritto comunitario, permeanti nell’ordinamento nazionale, non essendo necessario che tale adempimento sia espressamente previsto dalla normativa interna che regola la specifica materia. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 212/02/14 della Ctp di Lodi. Il caso trattato dai giudici tributari riguardava la riqualificazione di un atto di cessione di quote, che l’Agenzia delle entrate aveva individuato quale cessione indiretta d’azienda, applicando le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura proporzionale anziché fissa. Oltre all’obbligo di instaurazione di un contraddittorio preventivo, la Ctp critica aspramente la modalità accertativa, nella specie l’utilizzo delle disposizioni contenute nell’articolo 20 del dpr 131/86, che non consentirebbe, da solo, la possibilità di configurare un’unica presunta causa negoziale, partendo da atti separatamente portati a registrazione dal contribuente, con nomen iuris e significato del tutto differente da quello ipotizzato nella riqualificazione. Il ricorso del contribuente, dunque, è stato accolto sia per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, sia per le ulteriori ragioni appena evidenziate.


(Fonte: ItaliaOggi) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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