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Licenziamenti, quel puzzle di regole che affossa il sistema Italia


Ordine Informa

La sentenza della Corte di Cassazione (n. 11868/2016) che ha escluso l’applicabilità verso i dipendenti pubblici delle modifiche introdotte dalla legge Fornero all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori rende ancora più complicata la “geografia” dei regimi normativi applicabili ai casi di licenziamento.Il quadro normativo sembrava essersi semplificato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 24157 del 25 novembre 2015, che aveva affermato un principio opposto a quello odierno, riconoscendo la completa parificazione, almeno per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, dei regimi applicabili al lavoro pubblico e a quello privato.
Con la nuova sentenza, questa parificazione viene meno (anche se non possono escludersi ulteriori ribaltoni giurisprudenziali); seguendo il ragionamento dei giudici, ai dipendenti pubblici continua ad applicarsi, fino a quando non sarà espressamente modificato, l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nella versione originaria, senza le modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 (restando in vita, quindi, la regola che sanziona il licenziamento invalido esclusivamente con la reintegrazione sul posto di lavoro).

Non è chiaro se questa norma vale anche per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, data in cui è entrato il vigore il decreto sulle tutele crescenti: da più parti si esclude questa applicabilità, ma la legge tace al riguardo, e quindi è probabile che il contenzioso attuale si riprodurrà in termini simili anche rispetto a tale platea.

Diversa è la situazione per i licenziamenti intimati nei confronti dei lavoratori privati, per i quali il regime applicabile dipende dalla data di stipula del contratto a tempo indeterminato. Se l’assunzione decorre prima del 7 marzo 2015, si applica l’articolo 18, ma nella versione modificata dalla legge Fornero (quindi, con la sanzione esclusivamente risarcitoria, salvo casi specifici); questi licenziamenti devono essere preceduti dalla conciliazione in Dtl, se fondati su motivi organizzativi ed economici, e le cause che li riguardano seguono il rito speciale introdotto dalla legge Fornero.

Invece, per i lavoratori privati assunti dal 7 marzo 2015 in poi, si applica integralmente il regime delle “tutele crescenti” (tutela risarcitoria pari a 2 mensilità per ogni anno di lavoro, da un minimo di 4 sino a un massimo di 24, reintegrazione limitata a casi eccezionali come il licenziamento disciplinare fondato su un fatto materiale insussistente oppure su ragioni di natura discriminatoria) introdotto dal d.lgs. n. 23/2015.

I licenziamenti intimati verso questi lavoratori non devono essere preceduti dalla conciliazione in Dtl (ma si può usare la nuova conciliazione facoltativa, che consente di defiscalizzare le somme pagate a titolo conciliativo in misura pari a una mensilità per ciascun anno di lavoro sono a un massimo di 18) e in giudizio seguono il rito ordinario (e non quello introdotto dalla legge Fornero).

Anche per i licenziamenti collettivi ci sono regimi diversi: per gli assunti dal 7 marzo 2015 in poi si applica il decreto sulle tutele crescenti (quindi, con la limitazione a casi eccezionali della tutela reintegratoria), per le persone assunte prima di tale data valgono ancora le regole precedenti contenute nell’art. 18 e riformate dalla legge Fornero (in virtù delle quali la reintegrazione continua ad applicarsi per i casi di violazione dei criteri di scelta).

La convivenza di regole vecchie e nuove interessa anche i dipendenti dei partiti, dei sindacati e delle organizzazioni di tendenza: per i “vecchi assunti” continua ad applicarsi la regole che escludeva l’operatività dell’art. 18, mentre per i lavoratori assunti dal 7 marzo del 2015 si applicano in maniera integrale le regole delle tutele crescenti.

Difficile spiegare razionalmente le ragioni di questa grande complessità e varietà delle regole; un assetto del sicuramente non agevola la competitività del nostro ordinamento e rende la vita difficile a chiunque debba gestire il personale.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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