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Le sanzioni da 730 indigeste


Ordine Informa

Nessuno può essere obbligato a pagare le imposte degli altri. Nemmeno se si tratta di un operatore specializzato in materia tributaria come il commercialista o il centro di assistenza fiscale. Il principio del legittimo affidamento del cliente, sulla base del quale secondo l’Agenzia delle Entrate, è giustificata la sanzione introdotta in materia di precompilata dal decreto semplificazioni, è un obbrobrio giuridico che non trova giustificazione alcuna all’interno del nostro ordinamento tributario costituzionalmente orientato sul principio che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Dove ovviamente “loro” non può che essere tradotto in maniera personale e diretta e non lasciare spazio alla possibilità che altri si sostituiscano nel concorso di ogni singolo cittadino-contribuente alle spese pubbliche. Questo in estrema sintesi il messaggio di rabbia lanciato sui social network dai professionisti, all’indomani della circolare delle Entrate n.11/E del 23 marzo scorso. 

La normativa. La vicenda trae origine dal dettato normativo contenuto nell’articolo 6 del decreto semplificazioni ai sensi del quale, in ipotesi di visto infedele sul 730 precompilato, i Caf ed i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. Interpretando tale disposto normativo la suddetta circolare non ha esitato nell’affermare testualmente che: “in tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco”.

( Fonte: ItaliaOggi ) 

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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