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DVR: aggiornamento e rischi particolari


Ordine Informa

In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su alcuni aspetti che riguardano da vicino i Documenti aziendali di Igiene e sicurezza sul lavoro: l’aggiornamento dei DVR e i rischi particolari che interessano alcuni gruppi di lavoratori.
1) I documenti aziendali di igiene e sicurezza devono essere aggiornati?
Dal dettato normativo (D.Lgs. n.81/2008) si evince che il legislatore non ha voluto fissare una frequenza minima per gli adempimenti di rivalutazione dei rischi e per la conseguente elaborazione dei documenti ma ha previsto l’obbligo di aggiornare i DVR solo in presenza di quattro specifiche casistiche:
• modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che siano entrambe significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
• evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
• infortuni significativi;
• necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria.
Il DVR stress lavoro correlato si distingue in parte dalla predetta casistica: l’INAIL, nel manuale di ricerca ad uso delle aziende predisposto nel 2011, ha ritenuto che la rivalutazione della situazione-stress venga fatta ogni 2/3 anni. Si segnala ciò nonostante che un aggiornamento annuale della valutazione dello stress lavoro-correlato possa rivelarsi preferibile quantomeno per le aziende che in fase di prima valutazione riscontrino un livello stress medio/alto (cfr. proposta metodologica redatta dall’ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro).
2) Il DVR stress lavoro correlato prevede quindi più fasi di valutazione?
La risposta è affermativa. La commissione Consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro ha stabilito, con circolare del 18 novembre 2010, che l’indagine si articola in due distinte fasi:
• preliminare (cd. oggettiva): essa è obbligatoria per tutte le aziende;
• approfondita (cd. soggettiva): è obbligatoria solamente nel caso in cui la fase preliminare rilevi la presenza di fattori di rischio stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rilevino inefficaci.
La valutazione oggettiva viene effettuata mediante la compilazione di un questionario con domande a risposta chiusa atte a rilevare e a quantificare gli indicatori oggettivi di rischio stress. Nel caso in cui il rischio stress abbia un valore basso la valutazione del rischio può ritenersi conclusa.
Diversamente, se dalla valutazione si evince che il rischio non è basso ma medio o addirittura alto, il datore di lavoro deve procedere a una valutazione più approfondita coinvolgendo i lavoratori o l’RLS nonchè gli psicologi del lavoro. Gli strumenti utilizzati da quest’ultimi possono spaziare dalla riproposizione di ulteriori questionari, a focus group ad interviste semi strutturate etc.
3) La mia dipendente mi ha avvisato di essere in stato di gravidanza. Che cosa devo fare?
Se le lavoratrici hanno il dovere di informare immediatamente il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, allo stesso tempo il datore di lavoro ha un obbligo ovvero deve dedicare un’attenzione particolare alle condizioni di lavoro delle lavoratrici predisponendo un documento con cui si valutino i rischi per la tutela sia delle lavoratrici gestanti che di quelle in periodo di puerperio/allattamento. Tale documento va ad integrare il normale documento di valutazione dei rischi (cd. DVR base).
Nello specifico, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, il datore di lavoro deve:
• valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici con particolare attenzione ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, ai processi o condizioni di lavoro (cfr. allegato C del decreto);
• individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare tenendo conto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea.
Il comma 2 del medesimo art. 11 prevede inoltre che il datore deve informare le lavoratrici e i loro rappresentati per la sicurezza circa i risultati della valutazione e le conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Si precisa che la cornice normativa in merito alla tutela delle lavoratrici non trova la sua esaustività nel D.Lgs. n.151/2001 ma viene integrata con altre due norme sicuramente più datate ma non meno importanti: la legge n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri e il correlato regolamento esecutivo n. 1026/1976.
4) Ci sono altri gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari che richiedono una particolare valutazione dei rischi?
La risposta è affermativa in quanto l’articolo 28 del D.Lgs. n.81/2008 prevede che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui […..] quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.
Il legislatore pertanto, ad integrazione dei già citati rischi particolari collegati allo stress lavoro-correlato e di quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, prevede una valutazione particolare per i lavoratori minori, per i lavoratori con uno stato di disabilità, per i lavoratori stranieri ed infine per i lavoratori assunti con particolari tipologie contrattuali.
5) I documenti di valutazione dei rischi che riguardano le lavoratrici in stato di gravidanza e che riguardano i lavoratori minori/disabili/stranieri devono essere periodicamente aggiornati?
Il legislatore attualmente non prevede un termine entro il quale sia necessario porre in essere un aggiornamento della prima valutazione del rischio. Ne deriva che l’aggiornamento delle valutazioni dei rischi “particolari” e le conseguenti rielaborazioni dei documenti devono essere immediatamente predisposte solo nel caso in cui si verifichi una delle quattro causali ex art. 29 comma 3.
6) La valutazione di tutti i rischi sopra citati devo predisporla da solo?
La risposta è negativa: l’art. 29, ai commi primo e secondo, prescrive che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora i relativi documenti collaborando sia con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se presente) che con il medico competente nei casi di cui all’art. 41 T.U. Il datore deve inoltre preliminarmente consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
7) Devo esporre in studio/azienda tutti i documenti contenenti le valutazioni di rischio?
Il datore di lavoro non è obbligato ad affiggerli in luogo visibile ma, su richiesta del lavoratore, è tenuto a esibirglieli.
(Fonte: Fisco 7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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