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Le misure contro la disoccupazione: criticità del decreto


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Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, disciplina le “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”.
Tale decreto legislativo è adottato in attuazione dell’art. 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5) (che ha previsto una revisione della disciplina generale del trattamento di disoccupazione) e comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, che hadelegato il Governo, “allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro”, ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (L. 10 dicembre 2014, n. 183, che è entrata in vigore il 16 dicembre 2014), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
Il D. Lgs. 22/2015 si compone di 19 articoli, suddivisi in 5 Titoli, riguardanti, rispettivamente:
a) la Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Titolo I, articoli 1-14),
b) l’Indennità di disoccupazione per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, c.c. lavori a progetti (Titolo II, articolo 15),
c) l’Assegno di disoccupazione (Titolo III, articolo 16),
d) il Contratto di ricollocazione (Titolo IV, articolo 17)
e) le disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, articoli 18-19).
Le criticità del decreto contro la disoccupazione
Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato in G.U. n..54 del 6 marzo 2015, contiene le “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”.
Tale decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5) (che ha previsto una revisione della disciplina generale del trattamento di disoccupazione) e comma 4, lettera p), della L. 10 dicembre 2014, n. 183. Infatti, i principi ed i criteri direttivi della disciplina di delega, ossia L. n. 183 del 2014, sono contenuti:
a) nell’art. 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5), della L. 10 dicembre 2014, n. 183, il quale prevede:
1) la rimodulazione dell’ASpI, “con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore”;
2) l’incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
3) l’estensione dell’ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (fino al “superamento” di tale forma contrattuale e con l’esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci), mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti), l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni (principio in base al quale si prescinde dall’effettivo versamento della contribuzione da parte del committente), “prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite”;
4) l’introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa ;
5) l’eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori, in stato di disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prestazione alla quale siano connessi obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
b) nell’art. 1, comma 4, lettera p), della L. 10 dicembre 2014, n. 183, il quale ha delegato il Governo alla “introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale”.
Da un’attenta lettura tra i principi indicati dalla legge delega (L. 183/2014) e l’attuazione di ciò nel D. Lgs. 22/2015, a mio avviso, si possono fare alcune interessanti osservazioni.
Con riguardo ai principi e criteri direttivi di cui ai nn. 1 e 2), della L. 10 dicembre 2014, n. 183 si osserva che il D. Lgs. 22/2015 non da una piena attuazione, in quanto l’art. 5 del D. Lgs. 22/2015 commisura la durata della NASpI alla pregressa storia contributiva del lavoratore limitatamente a un periodo massimo di quattro anni ed il decreto in esame non prevede, inoltre, alcun incremento per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti .
La stessa cosa succede anche per i principi ed i criteri direttivi di cui al n.3) della L. 10 dicembre 2014, n. 183. A tal proposito, l’art. 15 del D. Lgs. 22/2015 non estende la NASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (come richiesto dalla legge delega), ma introduce una indennità diversa (per requisiti, durata e finanziamento) denominata DIS-COLL. Inoltre, il D. Lgs. 22/2015 sospende, fino al 31 dicembre 2015, l’efficacia delle disposizioni che attualmente disciplinano gli ammortizzatori sociali (ASpI, mini-ASpI e indennità una tantum per i collaboratori), prevedendo un periodo di sperimentazione più breve (di otto mesi per la NASpI e di un anno per la DIS-COLL) rispetto a quello richiesto dalla legge-delega. Infine, non è disposta (come richiesto dalla legge-delega) l’abrogazione delle disposizioni vigenti che regolamentano gli attuali strumenti di sostegno del reddito.

(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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