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DURC ONLINE: PROCEDURA PRESTO OPERATIVA


Ordine Informa

Nella giornata di domani il ministero del Lavoro presenterà in una conferenza stampa le caratteristiche, le modalità di funzionamento e i tempi di avvio della nuova procedura di rilascio on-line del Durc, il documento unico di regolarità contributiva. Si tratta dell’ultimo passaggio dell’iter iniziato con il Dl 34/2014, articolo 4.

L’operatività della procedura è prevista per giugno 2015.

L’obiettivo è quello di contribuire a rendere più semplice la vita delle imprese italiane.

Alla conferenza stampa parteciperà il ministro Giuliano Poletti insieme con i rappresentanti degli istituti che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

La procedura semplificata per il Durc è stata prevista dal decreto Occupazione (decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 78) all’articolo 4, comma 1, il quale dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del ministero del Lavoro (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’Inps, l’Inail e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili), “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalita’ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita’ contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.

La risultanza dell’interrogazione ha validita’ di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Durc, ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto del ministero del Lavoro, che è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarita’ in tempo realeriguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;

b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed e’ eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il decreto del ministero del Lavoro potrà essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita’ contributiva.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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