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Debiti fiscali. Moglie separata risponde in solido


Fisco Ordine Informa

La separazione legale non fa venire meno la responsabilità solidale dei coniugi co-dichiaranti verso l’Erario
In tema di dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, la separazione legale non fa venire meno la responsabilità solidale dei coniugi verso l’Erario. È quanto afferma la Suprema Corte con l’ordinanza 29 luglio 2014, n. 17160.
Il caso. Una contribuente, poiché solidalmente responsabile avendo sottoscritto dichiarazione congiunta, ha ricevuto la notifica di alcune cartelle di pagamento per IRPEF e SSN, relative agli anni d’imposta 1995-1996, per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato nei confronti del marito.
In conseguenza del ricorso della donna, la CTP di Varese ha annullato le suddette cartelle con sentenza poi confermata dalla CTR della Lombardia. Il giudizio è quindi proseguito in Cassazione, su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate.
L’errore della CTR. Investiti della questione, i supremi giudici hanno ribaltato le sorti del giudizio. L’Amministrazione Finanziaria, osservano dal Palazzaccio, “si è limitata a notificare alla donna la cartella di pagamento conseguente al mero controllo automatizzato della dichiarazione congiuntamente sottoscritta, senza che potesse avere eventuale rilevanza l’omessa notifica al coniuge del provvedimento di reiezione dell’istanza di condono che nella pronuncia impugnata si assume essere stata fatta al solo coniuge della contro-ricorrente, appunto perché trattasi di procedura comunque concernente il solo istante e non anche i soggetti con quello solidalmente obbligati”.
Ciò rilevato, gli Ermellini ritengono opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 117/94, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio. Ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta e accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato art. 17, “non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale”.
Alla stregua di tale orientamento la CTR non avrebbe dovuto attribuire rilievo (ai fini di causa) al fatto della sopravvenuta separazione dei coniugi co-dichiaranti. Si tratta di un evento che non esonera affatto dalla responsabilità solidale connessa alla modalità specifica della dichiarazione e che, d’altra parte, non impedisce al coniuge coobbligato “di far valere le proprie ragioni, a mezzo dell’impugnazione della cartella di pagamento”.
Rinvio per nuovo esame. La Suprema Corte, in definitiva, ha ritenuto fondato il ricorso delle Entrate. La CTR Lombardia, in diversa composizione, dovrà pertanto riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati dagli Ermellini.
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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