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Compensazioni indebite: linea dura del Fisco


Fisco

Uno degli obiettivi della Circolare n. 25/E del 06 agosto 2014 è fornire gli indirizzi operativi sul contrasto all’evasione fiscale per il 2014.
Sotto la lente del Fisco sembrano esserci soprattutto i contribuenti che hanno beneficiato dell’istituto della compensazione.
L’Agenzia ha dato un input forte ai propri uffici: vi è la necessità di controllare tali forme di pagamento.
Le compensazioni illegittime sono presenti principalmente nel settore dei servizi o in quelle attività caratterizzate dal consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata. Data la diffusione del fenomeno, gli uffici sono stati invitati a effettuare costanti monitoraggi per selezionare i soggetti da verificare.
Gli interventi del passato – Queste direttive, confermano un indirizzo già intrapreso da tempo anche dal legislatore. Per contrastare ancor più efficacemente, il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, con l’art. 27 del Dl 185/2008, è stato previsto il raddoppio degli ordinari termini di accertamento, disponendo che l’atto di contestazione può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo. Con lo stesso decreto, sono state previste sanzioni, per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, nella misura dal 100 al 200% dei crediti o del 200% per gli importi superiori a 50mila euro per ciascun anno solare. Sanzioni per le quali non è possibile beneficiare della definizione agevolata.
Raddoppiano i termini di accertamento – La norma distingue tra:
– la contestazione dei crediti non spettanti o irregolarmente utilizzati – che va notificata con un atto entro gli ordinari termini di accertamento (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione);
– e l’ipotesi di credito inesistente – che prevede sanzioni pesanti e la possibilità per l’ufficio di godere di un più ampio termine decadenziale (ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo).
Diventa fondamentale capire, ai fini della difesa del contribuente, se viene accertata l’inesistenza del credito o il suo indebito utilizzo.
Il decreto legge che ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento, fa riferimento esplicito all’utilizzo dei crediti inesistenti e non, più in generale, a tutte le ipotesi di indebita compensazione.
L’ufficio, dunque, per recuperare un credito d’imposta irregolarmente utilizzato dal contribuente, può emettere l’apposito atto introdotto con la L. n. 311/2004, ma solo entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Qualora, invece, voglia contestare l’uso di un credito inesistente, potrà beneficiare di otto anni di tempo, decorrenti dal periodo di imposta nel quale è avvenuto l’utilizzo.
Se nel provvedimento notificato non viene rilevata l’inesistenza del credito, deve essere verificato il rispetto dei termini decadenziali ordinari del potere di accertamento, in quanto diversamente l’atto diventerebbe tardivo e illegittimo.
Se la contestazione è relativa all’inesistenza di un credito, l’agenzia delle Entrate può beneficiare di un maggior termine decadenziale; doppio.
Va detto che, spesso, l’Agenzia delle Entrate non opera alcuna distinzione considerando il maggior termine sempre valido a prescindere dal tipo di contestazione.
Versamento per la totalità dell’imposta pretesa – Inoltre, il DL n.185/2008 prevede che, in caso di impugnazione dei provvedimenti emessi per la contestazione dei crediti inesistenti, il contribuente è obbligato al versamento del 100% della somma pretesa, non potendo pagare un terzo dell’importo, come ordinariamente previsto, per gli avvisi di accertamento.
Se, invece, la contestazione non riguarda l’esistenza del credito, il ricorrente potrebbe versare solo un terzo di quanto preteso (cfr. Corte di cassazione, Sentenza n.3838/2013), in quanto la riscossione frazionata prevista dall’art. 15 del Dpr 602/73 va concessa anche agli avvisi di recupero del credito di imposta, poiché il diniego o la revoca del credito stesso implicano un accertamento della debenza del tributo al pari degli altri avvisi di accertamento.
Infine, le pesanti sanzioni contenute nel Dl 185/2008, sono espressamente riferite al credito inesistente (100% – 200% del credito) e non a tutte le ipotesi di irregolarità connesse alla compensazione.
Semplici irregolarità, infatti, dovrebbero scontare la sanzione per i ritardati od omessi versamenti, nella misura del 30% dell’imposta.
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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