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Cig e rapporto di somministrazione: le comunicazioni INPS


Ordine Informa

In base all’articolo 8, comma 3, del Dlgs n. 148/2015 si afferma come: “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.”
Come dire che, in sostanza, l’INPS non potrà più sospendere i trattamenti di CIG ai lavoratori che, durante il periodo di sospensione, lavorino con contratto a termine o con contratti di prestazione occasionale o cococo, senza averne dato comunicazione preventiva all’INPS. Proprio perchè l’obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, e la relativa pluriefficacia, assolvono anche alla comunicazione preventiva del lavoratore.
Non è scontato che tale disposizione valga anche per l’assunzione di lavoratori in mobilità ovvero di lavoratori in CIG attraverso la somministrazione di lavoro.
Infatti, per i lavoratori in mobilità, gli stessi sono obbligati a darne comunicazione all’Inps entro 5 giorni dalla rioccupazione. Per i lavoratori CIG impegnati in missioni in somministrazione, è tutt’ora presente l’obbligo di comunicazione da parte dell’APL , previsto nei 20 giorni successivi all’inizio della prestazione che non è certo preventiva.
Seguendo la logica dell’analisi letterale della norma dovremmo dire che non vi sia più obbligo di comunicazione per il lavoratore somministrato, visto che il comma 3 registra la somministrazione di lavoro e le relative comunicazioni obbligatorie come valide all’assolvimento degli obblighi comunicativi “preventivi”, verso l’Inps. Ma nel rispetto del concetto della “preventiva comunicazione” di cui al 3° comma, primo capoverso, per evitare contenziosi inutili suggeriamo (per queste due categorie di lavoratori) di dare indicazione di proseguire con le comunicazioni all’INPS, in attesa di chiarimenti. Soprattutto per i lavoratori in regime di somministrazione, per i quali di preventivo, nella comunicazione obbligatoria, non sembra esserci nulla!
Anche la richiesta del nulla osta da parte del lavoratore in CIG, rivolta all’azienda madre, rimane un atto dovuto al fine di evitare il licenziamento per giusta causa.
Il Legislatore ha perso una nuova occasione per dirimere correttamente i dubbi su queste due categorie di lavoratori anche all’indomani di quanto comunicato dalla Direzione generale per l’Attività Ispettive del Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello di Assaereoporti ove si chiedeva se “era da ritenersi ancora valida la norma del 1988 sulla decadenza delle prestazioni a sostegno del reddito qualora un lavoratore che ne benefici svolga un’altra attività senza informare preventivamente l’INPS”.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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