Skip to main content

Co.Co.Co: si al bonus bollette, no al bonus carburante


Ordine Informa

Dalla lettura sugli aiuti per il caro energia e carburante, contenuta nelle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate presenti nelle circolari n. 27 e n. 35 del 2022, emerge una differenza di trattamento a discapito dei Collaboratori coordinati e continuativi, stagisti e titolari di borsa di studio che potranno fruire dei rimborsi delle utenze domestiche in esenzione fiscale nel limite di 600 euro, ma gli stessi non possono beneficiare dell’ulteriore limite di esenzione di 200 euro previsto per i buoni carburante.

Infatti, mentre l’ ADE, con la circolare n. 27/2022 ha precisato che l’agevolazione, introdotta dall’articolo 2 del DL n. 21/2022, di esenzione dei buoni carburante nel limite di 200 euro sia applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, la circolare n. 35/2022 ha affermato che la soglia di esenzione di 600 euro dei fringe benefit (articolo 12 del Dl 115/2022) può essere fruita anche dai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Sempre con la circolare n. 35/2022, l’ADE ha chiarito che la soglia di euro 600 euro è un limite assoluto da non superare (a pena di perdere tutto il beneficio) e non una franchigia esente da imposizione.

Il tetto di 600 euro è distinto rispetto a quello di 200 euro posto a favore dei buoni carburante: la soglia di esenzione può così arrivare a 800 euro ma ciò, come sopra evidenziato, è valido per i soli titolari di lavoro dipendente e non anche per i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai quali si applica il solo limite di 600 euro.

In merito al rimborso delle utenze domestiche, le Entrate precisano che possono riguardare: immobili a uso abitativo posseduti dal lavoratore, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio; utenze per uso domestico ripartite fra i condomini (per esempio riscaldamento) e quelle intestate al locatore ove nel contratto di locazione sia espressamente prevista una forma di addebito analitico a carico del lavoratore locatario. La giustificazione di spesa può essere rappresentata da fatture anche intestate al coniuge o ai familiari individuati dall’articolo 12 del TUIR. In ogni caso, l’agevolazione spetta a condizione che le relative spese siano effettivamente sostenute dai predetti soggetti.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X