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Chiarimenti sulla stabilizzazione del credito di imposta (c.d.bonus di 80 euro)


Ordine Informa

L’Inps, con il Messaggio n. 2946/2015, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla stabilizzazione del credito di imposta, c.d. bonus, di 80 euro introdotto dal Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati”, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Il bonus IRPEF è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati – restano esclusi i pensionati – titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Tale credito, è pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 il credito spetta in misura ridotta: in quest’ultimo caso il credito è determinato dal rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Restano esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Sono altresì esclusi i cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
Per quanto riguarda i disoccupati, l’INPS specifica che per coloro che percepiscono i nuovi ammortizzatori sociali previsti dal decreto attuativo del Jobs Act, ovvero NASPI e DISCOLL, si applicano le stesse regole che erano già state previste per l’ASPI (circolare Inps n. 67 del 2014).
Fonte: messaggio INPS 2946/2015
A.A.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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