Skip to main content

Accordo sottoscritto, impugnazione licenziamento annullata


Ordine Informa

E’ la n. 20006/2017 la sentenza con la quale la Corte di Cassazione chiarisce che la firma del verbale di conciliazione, da parte di un lavoratore licenziato, fa decadere la materia del contendere anche in presenza di una sentenza precedentemente emessa, pertanto, come chiarito dagli ermellini l’avere raggiunto un accordo tra le parti rende superata la sentenza di primo grado in ragione dei nuovi interessi manifesti con la sottoscrizione della conciliativa.
(Autore: AA)
(Fonte: CSC)

00:00

Share

Playlist
Link

Copy to clipboard: Ctrl+C / Cmd+C
Embed

Copy to clipboard: Ctrl+C / Cmd+C

Con la sentenza n. 20006/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che se il lavoratore, in seguito al licenziamento, firma il verbale di conciliazione automaticamente accetta che venga conclusa la materia del contendere, annullando al contempo anche una eventuale sentenza già emessa in data precedente al verbale stesso.
=> Impugnazione licenziamento: guide e sentenze
Il caso in esame riguarda il ricorso con il quale il lavoratore aveva impugnato il licenziamento imposto dal datore di lavoratore, accolto dalla sentenza di primo grado che aveva disposto la reintegrazione del posto di lavoro.
Prima dell’appello però il lavoratore aveva sottoscritto con l’azienda un verbale di conciliazione in sede sindacale (art. 411 c.p.c.), con il quale accettava un incentivo all’esodo e rinunciava ad impugnare il licenziamento. In seguito a tale accordo, la Corte d’appello dichiarava cessata la materia del contendere.

=> Guida alla conciliazione dopo il licenziamento
Quindi il lavoratore si era rivolto alla Suprema Corte per ricevere la contribuzione riferita alla sentenza di reintegra.
I giudici supremi tuttavia hanno chiarito che la firma dell’accordo raggiunto tra azienda e lavoratore fa sì che la sentenza di primo grado debba considerarsi completamente superata dal nuovo e definitivo assetto di interessi che le parti hanno scelto di dare alla controversia.
Fonte: Sentenza della Cassazione.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X