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Via libera alla riforma di maternità e paternità


Ordine Informa

Dal prossimo 13 agosto sarà possibile fruire dei congedi in versione large, facendone domanda al proprio datore di lavoro o committente e successiva regolarizzazione all’INPS. Lo stabilisce lo stesso istituto, nel messaggio 3066/2022, in cui illustra le novità e rinvia a un’apposita circolare per le istruzioni. Anche gli autonomi possono fruire del congedo parentale, astenendosi dal lavoro, rinviando la domanda non appena l’INPS lo renderà possibile.

Il Congedo di paternità obbligatorio, che la riforma ribattezza «congedo di paternità alternativo», a favore dei papà, anche adottivi o affidatari, lavoratori dipendenti, dal 13 agosto dà diritto agli stessi a 10 giorni di astensione da fruire nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita; inoltre è raddoppiata la durata (20 giorni) nel caso di parto plurimo.

In riferimento alla maternita’ delle lavoratrici autonome, la novità riguarda il diritto all’indennità anche per i due mesi antecedenti il parto «in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose» .

In merito al Congedo parentale , la madre può fruire di 6 mesi per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia; il padre di 6 mesi (7 se si astiene per almeno 3 mesi) per ogni figlio nei primi 12 anni di vita o ingresso in famiglia; entrambi i genitori possono fruire complessivamente di 10 mesi (11 se il padre si astiene per un almeno 3 mesi) per ogni figlio nei primi 12 anni di vita o ingresso in famiglia.

Congedo parentale (parasubordinati). La novità è la possibilità di fruire del congedo nei 12 (non più 3) anni di vita del bambino o ingresso in famiglia. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a altri 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un massimo indennizzabile tra loro di 9 (non più 6) mesi.

Congedo parentale (lavoratori autonomi). La novità concerne l’estensione ai padri, lavoratori autonomi, del diritto al congedo di 3 mesi, da fruire entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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