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VADEMECUM MANOVRA 2023


Ordine Informa

Nella nuova manovra è contenuto un nutrito pacchetto “lavoro”:

a) sale da 20 a 25mila il tetto retributivo per il taglio al cuneo del 3%;

b) la tassazione dei premi di produttività si dimezza, dal 10 al 5%;

c)  arriva una prima stretta al reddito di cittadinanza, in vista del suo superamento dal 2024;

d) arriva  rifinanziamento della CIG;

e) la proroga dello smart working solo per i fragili fino al 31 marzo;

f)la maggiorazione, dal 30 all’80%, di un mese di congedo parentale che può essere fruito da entrambi i genitori.

Premi di produttività

Si dimezza la tassazione sui premi di produttività o di partecipazione agli utili d’impresa. L’aliquota sostitutiva sulle erogazioni di premi e somme ai lavoratori dipendenti nel 2023 passa dal 10 al 5%. La tassazione agevolata si applica su premi, di ammontare variabile, fino a 3mila euro, per lavoratori fino a 80mila euro di reddito, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (misurabili e verificabili, come richiedono le Entrate, con diversi paletti).

Cuneo  fiscale

Si alza il tetto retributivo per poter beneficiare del taglio del 3% del cuneo contributivo che passa da 20 a 25mila euro, mentre viene confermato l’attuale taglio del 2% per le retribuzioni fino a 35mila euro. Il testo della manovra prevede infatti che per il 2023 si incrementa di un punto, al 3%, il taglio della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (esclusi i lavoratori domestici), con una retribuzione imponibile mensile fino a 1.923 euro –  resta invece confermato l’attuale taglio del 2% per la retribuzione imponibile appartenente alla fascia superiore, entro l’importo mensile di 2.692 euro, già previsto per il 2022. In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Incentivi alle assunzioni

Sale da 6mila a 8mila euro annui il tetto massimo dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto ai datori di lavoro che nel 2023 assumono a tempo indeterminato (o stabilizzano) giovani al di sotto di 36 anni, percettori del reddito di cittadinanza e donne svantaggiate.  Per quanto riguarda i beneficiari del Rdc l’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, ed è alternativa allo sgravio già previsto per chi assume percettori di Rdc. Dell’innalzamento dell’importo da 6mila a 8mila euro ne beneficiano anche le assunzioni effettuate nel 2023 di donne per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Devono trovarsi però in una serie di condizioni (in base a fattori come l’età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono).

Smart Working fino al 31 marzo ma solo per i fragili

Si restringe la platea dei lavoratori che, in virtù della legge, hanno diritto a chiedere, e a ottenere, lo smart working dal 1° gennaio. Con le ultime modifiche alla manovra questa tutela viene meno per i lavoratori con figli under 14, e resta invece per i lavoratori fragili cioè i lavoratori affetti da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi, secondo le condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del ministro della Salute , ma solo fino al 31 marzo 2023.  Per costoro, quindi, il datore di lavoro favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendoli ad altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Si prevede comunque l’applicazione delle disposizioni dei Ccnl, se più favorevoli.

Reddito di cittadinanza

Nuova stretta sul reddito di cittadinanza, nella more dell’annunciata organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il numero di mensilità erogabili ai percettori del sussidio cosiddetti “occupabili” scende da otto a sette (questa disposizione continua a non applicarsi ai nuclei al cui interno vi sono disabili, minorenni, o persone con almeno sessant’anni d’età). Cambia poi la misura per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione.

Per i percettori del reddito di cittadinanza tra i 18 e i 29 anni, da gennaio, l’erogazione del sussidio è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione).  Altra novità è che viene cancellata la parola “congrua” accanto all’offerta di lavoro che il beneficiario del sussidio è tenuto ad accettare pena la perdita del beneficio economico. Con questa modifica il primo “No” a un’offerta di lavoro, anche se perviene nei primi 18 mesi di fruizione del sussidio, comporterà la decadenza del reddito di cittadinanza (resta da chiarire in che cosa dovrà consistere l’offerta di lavoro – su questo arriverà un decreto del ministro Calderone entro gennaio).  E ancora: i comuni nell’ambito dei progetti utili alla collettività dovranno impiegare tutti  i percettori del reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un patto per il lavoro o un patto per l’inclusione sociale. La manovra conferma, inoltre, sempre dal 1° gennaio, che tutti i soggetti “attivabili” devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del corso si decade dal sussidio, così come nel caso del primo rifiuto a una offerta di lavoro. Tutti i componenti del nucleo devono risiedere nel territorio italiano. In chiave anti sommerso, viene confermato anche che, nel caso di stipula di un contratto di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico fino a 3mila euro lordi.

Cassa integrazione

La manovra stanzia 250 milioni di euro, la gran parte dei quali (179 milioni) per rifinanziare nel 2023 gli ammortizzatori sociali. I fondi potranno essere utilizzati per concedere fino a un massimo di 12 mesi di cassa integrazione straordinaria o di mobilità in deroga. Si stanziano poi 50 milioni per prorogare, il prossimo anno, l’intervento di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale. Con altri 30 milioni di euro per l’anno 2023 si rifinanzia l’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante sia da misure di arresto temporaneo obbligatorio che di arresto temporaneo non obbligatorio. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze al ministero del Lavoro entro i mesi di febbraio/marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; l’autorizzazione arriva entro giugno, e la liquidazione delle istanze entro settembre/ottobre. si stanziano 10 milioni per finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Spazio anche a uno stanziamento di 150 milioni di euro per il 2023 per introdurre una indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Semplificazione Isee
Arrivano le prime semplificazioni all’Isee, che si utilizza per richiedere molte prestazioni sociali. Fino al 31 dicembre si potrà presentare la Dsu nella modalità non precompilata. Dal 1° luglio 2023 la presentazione della Dsu da parte del cittadino dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata.

Voucher

Tornano i cosiddetti voucher, con un limite di utilizzo che sale da 5mila a 10mila euro anche per le prestazioni occasionali svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per non oltre 45 giorni nell’anno solare. Per ogni giornata lavorativa deve essere corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricolo. I voucher possono essere utilizzati come modalità di pagamento anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Lavoro in agricoltura: arriva il nuovo contratto a tempo determinato

Per il 2023 e il 2024 arrivano norme ad hoc per le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura: devono essere di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, e rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto. Possono essere utilizzati disoccupati, giovani sotto i 25 anni, detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o soggetti in semilibertà. Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria. L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi di lavoro.

Congedo Parentale: una mensilità all’80% per entrambi i genitori

Viene introdotta una maggiorazione dell’indennità di congedo parentale per i lavoratori subordinati secondo cui un mese di congedo parentale può essere fruito da entrambi i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino, e viene retribuito all’80% (e non al 30%). La novità si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo obbligatorio di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022 senza incrementare il numero massimo di mesi di congedo fruibile.

(Autore: AMS)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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