Skip to main content

Una tantum lavoratori fragili


Ordine Informa

La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto un’indennità una tantum di 1.000 euro per i lavoratori cd. “fragili” del settore privato (individuati dal comma 2, del D.L. n. 18/2020) che, non potendo svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, nel corso del 2021, abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia. Con la Circolare n. 96/2022 l’Inps ha reso noto che la domanda per ottenere l’indennità dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022 attraverso il proprio portale web, il Contact Center integrato oppure per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
La domanda va fatta all’Inps telematicamente o tramite contact center o patronati, ma conviene farlo presto perché i fondi bastano per 5mila beneficiari e, una volta raggiunto il limite, pari a 5 mln di euro per l’anno 2022, l’Inps non concederà più indennità. Lo spiega nella circolare 96/2022 e nel messaggio 3106 dell’8 agosto 2022 , dà anche il via libera alle domande.

I destinatari  dell’indennità, come accennato, sono i lavoratori «fragili», dipendenti del privato, aventi diritto alla tutela malattia dell’Inps , che , nell’anno 2021, hanno svolto attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, o hanno svolto attività di formazione anche da remoto (tutele dell’art. 26 del dl 18/2020). A titolo esemplificativo, l’Inps indica: operai del settore industria; operai e impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; lavoratori dello spettacolo; lavoratori marittimi. Sono esclusi dall’indennità, invece, collaboratori familiari (colf e badanti), impiegati dell’industria, quadri (industria e artigianato), dirigenti, portieri, lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata Inps. Tra i requisiti per il diritto all’indennità (o bonus, come lo chiama l’Inps), il richiedente deve aver superato   nell’anno 2021, il periodo massimo indennizzabile di malattia, vale a dire:

– 180 giorni nell’anno solare, per operai del settore industria, operai e impiegati del settore terziario e servizi e operai del settore agricolo con contratto a tempo indeterminato;

– da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare per gli operai del settore industria e gli operai e impiegati del settore terziario e servizi assunti a termine;

– giorni d’iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni effettivi nell’anno solare per i lavoratori dell’agricoltura con contratto a termine;

-180 giorni per i lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato; numero delle giornate di attività lavorativa svolte negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, per i lavoratori a tempo determinato;

180 giorni nell’anno solare per i lavoratori marittimi.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X