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Trasformazione delle istanze di indennità ASpI in “mini- Aspi”


Ordine Informa

Con messaggio n. 7111 del 19 settembre 2014, l’Inps fornice chiarimenti relativi alla trasformazione delle istanze di indennità “mini-ASpI” accolte e/o in corso di erogazione in istanze di indennità ASpI. Nello specifico, nel caso in cui l’assicurato abbia presentato istanza di indennità “mini-ASPI” e si sia accorto successivamente di possedere i requisiti per l’indennità ASPI, potrà ottenere il riconoscimento di quest’ultima solo nel caso in cui presenti una apposita domanda di indennità ASpI nei termini legislativamente previsti di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In questo caso, la nuova prestazione ASpI, una volta concessa, avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’importo già erogato a titolo di indennità “mini-ASpI” verrà portato in detrazione a carico della nuova prestazione ASpI.
Invece, non si può riconoscere al lavoratore – che aveva già presentato domanda di indennità “mini-ASpI” – l’indennità ASpI nel caso in cui la relativa istanza sia stata presentata dopo il termine legislativamente previsto di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
(Fonte: INPS)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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