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Termine del 30 settembre per le assunzioni a termine con le “specifiche esigenze dei CCNL”


Ordine Informa

Con la modifica all’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2015, ad opera della Legge 106/2021 di conversione del decreto Sostegni-bis., la possibilità che veniva concessa di stipulare contratto a termine – per la prima volta con durata superiore a dodici mesi e fino a ventiquattro mesi – utilizzando le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”, potrà farlo solo entro il 30 settembre 2022. Dal prossimo 1° ottobre 2022, infatti, le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi potranno essere effettuate solo sulla base delle più stringenti causali introdotte dal decreto Dignità, ossia esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Il termine del 30 settembre 2022, come chiarito dall’INL, con la nota 1363/2021, va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Il termine ultimo del 30 settembre 2022 – relativo alle specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi – non opera con riferimento ai rinnovi e alle proroghe (oltre i dodici mesi). Quindi anche nei prossimi mesi sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato avvalendosi delle specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi proprio perché non condizionate temporalmente dal legislatore.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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