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Tempo determinato: IRAP light sul costo del lavoro


Ordine Informa

Le modifiche normative, oltre alla deduzione per i tempo indeterminati, da la possibilità di applicare un’Irap light anche sul tempo determinato. L’intervento ad opera del dl semplificazioni fiscali appena approvato dall’esecutivo viene ovviamente effettuato sull’articolo 11 del D. Lgs 446 del 1997 e con una applicazione dal periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge medesimo. La norma , prima delle modifiche in corso di approvazione , prevedeva un principio generale di deduzione del costo del lavoro dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato ma, nella sostanza, è stato fatto un lavoro di “pulizia” della norma. Da un punto di vista letterale, infatti, il comma 4 octies prima delle modifiche affermava la possibilità di una deduzione complessiva della differenza tra il costo complessivo relativo appunto ai lavoratori a tempo indeterminato e le altre deduzioni specificatamente richiamate quali quelle, ad esempio, per i contributi ovvero per l’incremento occupazionale. Ora, il nuovo comma 4 octies ribadisce in modo diverso il medesimo principio affermando che per tutti i soggetti

richiamati negli articoli da 5 a 9 del dlgs 446 del 1997, è ammesso in deduzione il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato. Conseguentemente, fissato questo principio, vanno analizzate le ulteriori modifiche normative in base alle quali, per i soggetti diversi dai lavoratori a tempo indeterminato:

a) è consentita la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie sul lavoro;

b) analoga previsione, con modifica al n. 5 lettera a) del comma 1, è disciplinata con riferimento alle spese per gli apprendisti, soggetti assunti con contratti di formazione lavoro e soggetti che sono addetti all’attività di ricerca e sviluppo.

La norma prevede anche altre modifiche relativamente ai soggetti “commerciali” (richiamati nell’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d) del dlgs 446), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione che non supera nel periodo di imposta i 400 mila euro, di fruire di una deduzione di 1850 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato sino ad un massimo di cinque. Anche in questo caso, la precisazione introdotta nella norma ha come conseguenza l’applicazione di questo “bonus” sui soggetti diversi da quelli a tempo indeterminato .

Ulteriore intervento riguarda l’introduzione di una deduzione di una percentuale, sempre per coloro che determinano la base imponibile con le regole di natura “commerciale” (compresi i lavoratori autonomi tenendo conto, ovviamente, delle nuove disposizioni in vigore dal 2022), pari al 70 per cento del costo complessivamente sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto di lavoro

Il fatto di maggiore spessore , come accennato, appare quello del momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni che risulta “anticipato” al periodo di imposta precedente e dunque, nella generalità dei casi al 2021 con delle conseguenze che impatteranno su una riduzione dei versamenti a saldo e, conseguentemente, sulla determinazione degli acconti per il periodo di imposta 2022.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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